Cassazione Civile, Sentenza n. 16988/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione del classamento catastale dell'immobile ritenuto dall'Ufficio categoria di lusso (A/1) mentre la ricorrente sosteneva che fosse abitazione di tipo signorile (A/2) e comunque non di lusso; censura per travisamento della prova e per omessa considerazione delle perizie di parte che avrebbero indicato categoria A/2; varie doglianze procedurali (motivazione apparente, mancata richiesta o mancata valutazione della necessità di sopralluogo). Inoltre la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, atteso che dall'accertamento catastale risultava l'immobile intestato anche a Ermanno ed Eleonora Staffieri (1/6 ciascuno) che non hanno partecipato al giudizio.
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (preliminare e assorbente): ha rilevato che sussisteva un litisconsorzio necessario perché l'immobile è in comproprietà e i comproprietari non sono stati parte del giudizio. Per tale motivo ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dell'intero procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e si pronunciì nuovamente nel merito. Ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi e disposto che il giudice di merito regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)
indicato quale fondamento delle doglianze di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione) mosse in cassazione rispetto alla decisione di merito
art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311
richiamato dalla ricorrente tra le norme contestate; non è risultata decisiva rispetto al vizio principale (litisconsorzio)
artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
norme relative all'onere della prova e all'uso delle perizie richiamate dalla ricorrente per contestare il classamento, ma la Corte ha ritenuto il vizio procedurale (mancata integrazione del contraddittorio) sopravanzante
artt. 36 (commi 1,3,4), 61 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati in relazione alle questioni probatorie e al processo tributario; alcune relative eccezioni (es. sopralluogo) sono state considerate assorbite dalla decisione sulla nullità procedurale
artt. 112, 115, 116, 132 cod. proc. civ.
richiamati dalla ricorrente per questioni processuali e di motivazione; non decisivi alla luce della pronuncia sul litisconsorzio necessario
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma applicata dalla Corte per disporre l'integrazione del contraddittorio a favore dei litisconsorti necessari (comproprietari) prima di riesaminare il merito
art. 354 cod. proc. civ. (comma 1)
richiamato in riferimento all'obbligo del giudice d'appello, in presenza di omissione del contraddittorio, di rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione; inosservanza comporta vizio del processo
art. 383 cod. proc. civ. (comma 3)
utilizzato come fondamento per la cassazione con rinvio al giudice di prime cure in diversa composizione
art. 11 d.l. 14 marzo 1998, n. 70 e art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamate dalla ricorrente in tema di diritti/protezioni procedurali; la Corte non le ha esaminate nel merito perché ha ritenuto assorbente il vizio di litisconsorzio
Massime di principio
- Quando il bene oggetto di accertamento catastale è in comproprietà, l'impugnazione dell'atto di classamento richiede la partecipazione di tutti i comproprietari: la loro mancata partecipazione integra il vizio del litisconsorzio necessario e può determinare la nullità dell'intero procedimento.
- Se il giudice di merito non integra il contraddittorio o non rimette la causa al primo grado per consentire l'integrazione, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per nuovo giudizio, dovendo il giudice di primo grado integrare i litisconsorti e riesaminare il merito.
- Questioni di merito (es. qualificazione catastale A/1 vs A/2, valutazione perizie) vengono rimesse al nuovo giudizio solo dopo che sia stato rispettato il principio del contraddittorio con tutti i comproprietari; in mancanza, le eccezioni probatorie restano assorbite.
- La nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari non è dichiarata quando, in relazione al medesimo atto e per gli stessi soggetti, sia già intervenuta una pronuncia definitiva che ne abbia annullato l'accertamento: in tal caso il vizio può risultare ormai superato.
- Se si ritiene necessario un sopralluogo o altra attività istruttoria, tale richiesta deve essere sollevata e decisa nel merito; tuttavia, anche tali questioni perdono rilievo se il procedimento è viziato per mancata integrazione dei necessari contraddittori.
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