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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16988/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione del classamento catastale dell'immobile ritenuto dall'Ufficio categoria di lusso (A/1) mentre la ricorrente sosteneva che fosse abitazione di tipo signorile (A/2) e comunque non di lusso; censura per travisamento della prova e per omessa considerazione delle perizie di parte che avrebbero indicato categoria A/2; varie doglianze procedurali (motivazione apparente, mancata richiesta o mancata valutazione della necessità di sopralluogo). Inoltre la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, atteso che dall'accertamento catastale risultava l'immobile intestato anche a Ermanno ed Eleonora Staffieri (1/6 ciascuno) che non hanno partecipato al giudizio.

La decisione

la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (preliminare e assorbente): ha rilevato che sussisteva un litisconsorzio necessario perché l'immobile è in comproprietà e i comproprietari non sono stati parte del giudizio. Per tale motivo ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dell'intero procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e si pronunciì nuovamente nel merito. Ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi e disposto che il giudice di merito regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    indicato quale fondamento delle doglianze di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione) mosse in cassazione rispetto alla decisione di merito

  • art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    richiamato dalla ricorrente tra le norme contestate; non è risultata decisiva rispetto al vizio principale (litisconsorzio)

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    norme relative all'onere della prova e all'uso delle perizie richiamate dalla ricorrente per contestare il classamento, ma la Corte ha ritenuto il vizio procedurale (mancata integrazione del contraddittorio) sopravanzante

  • artt. 36 (commi 1,3,4), 61 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione alle questioni probatorie e al processo tributario; alcune relative eccezioni (es. sopralluogo) sono state considerate assorbite dalla decisione sulla nullità procedurale

  • artt. 112, 115, 116, 132 cod. proc. civ.

    richiamati dalla ricorrente per questioni processuali e di motivazione; non decisivi alla luce della pronuncia sul litisconsorzio necessario

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma applicata dalla Corte per disporre l'integrazione del contraddittorio a favore dei litisconsorti necessari (comproprietari) prima di riesaminare il merito

  • art. 354 cod. proc. civ. (comma 1)

    richiamato in riferimento all'obbligo del giudice d'appello, in presenza di omissione del contraddittorio, di rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione; inosservanza comporta vizio del processo

  • art. 383 cod. proc. civ. (comma 3)

    utilizzato come fondamento per la cassazione con rinvio al giudice di prime cure in diversa composizione

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1998, n. 70 e art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212

    richiamate dalla ricorrente in tema di diritti/protezioni procedurali; la Corte non le ha esaminate nel merito perché ha ritenuto assorbente il vizio di litisconsorzio

Massime di principio

  • Quando il bene oggetto di accertamento catastale è in comproprietà, l'impugnazione dell'atto di classamento richiede la partecipazione di tutti i comproprietari: la loro mancata partecipazione integra il vizio del litisconsorzio necessario e può determinare la nullità dell'intero procedimento.
  • Se il giudice di merito non integra il contraddittorio o non rimette la causa al primo grado per consentire l'integrazione, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per nuovo giudizio, dovendo il giudice di primo grado integrare i litisconsorti e riesaminare il merito.
  • Questioni di merito (es. qualificazione catastale A/1 vs A/2, valutazione perizie) vengono rimesse al nuovo giudizio solo dopo che sia stato rispettato il principio del contraddittorio con tutti i comproprietari; in mancanza, le eccezioni probatorie restano assorbite.
  • La nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari non è dichiarata quando, in relazione al medesimo atto e per gli stessi soggetti, sia già intervenuta una pronuncia definitiva che ne abbia annullato l'accertamento: in tal caso il vizio può risultare ormai superato.
  • Se si ritiene necessario un sopralluogo o altra attività istruttoria, tale richiesta deve essere sollevata e decisa nel merito; tuttavia, anche tali questioni perdono rilievo se il procedimento è viziato per mancata integrazione dei necessari contraddittori.

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