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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16933/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia inerente a opere edilizie e al muro di confine tra fondi contigui: gli Arimondo invocavano l'efficacia di una scrittura privata del 1982 (poi dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione) che avrebbe disciplinato distanze e lavori; il Regis proponeva domande riconvenzionali per accertare la proprietà esclusiva del muro di confine, la rimozione/arretramento di opere (soletta in cemento armato usata a terrazza, pilastri, ringhiera, sopraelevazioni e aperture) realizzate a distanza inferiore ai tre metri dal fabbricato confinante e il risarcimento danni. La CTU e le prove fotografiche hanno accertato che il muro è stato edificato interamente sulla proprietà del Regis, la soletta invade per circa 8 cm il fondo di Regis ed alcune opere si trovano a distanza inferiore ai 3 metri dal fabbricato/regis terrazza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Arimondo. Ha ritenuto legittima la riassunzione delle domande riconvenzionali e congrua la valutazione di merito (CTU, foto, atti catastali) sulla proprietà esclusiva del muro e sulle violazioni delle distanze previste dall'art. 873 c.c.; ha confermato l'ordine di demolizione/arretramento delle opere e la condanna al risarcimento (euro 5.000 quantificati in appello). Condanna alle spese del giudizio a carico dei ricorrenti e statuizioni sul contributo unificato come previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Disciplina la distanza minima di 3 metri tra fabbricati; applicata misurando la distanza tra i fabbricati e non tra i muri di confine, e impone il ripristino in caso di violazione senza discrezionalità giudiziale.

  • art. 874 c.c.

    Norme sulle costruzioni in aderenza e procedure per autorizzazioni reciproche; la Corte ha ritenuto non seguite le procedure previste per deroghe e unionI, con conseguente applicazione delle distanze legali.

  • art. 880 c.c.

    Presunzione di comproprietà del muro divisorio; la Corte ha però ritenuto superata la presunzione sulla base delle risultanze (CTU e foto) che hanno dimostrato che il muro era costruito interamente sulla proprietà esclusiva del Regis.

  • art. 905 c.c.

    Riferito in relazione alle vedute: la Corte ha richiamato la necessità di rispettare anche le distanze relative alle vedute (art. 905) quando pertinenti, regolando le aperture conseguenti alla sopraelevazione.

  • art. 31 legge n. 457/1978

    Richiamata in discussione orale ma ritenuta non applicabile alla luce della parziale abrogazione/limitazioni successive e della natura delle opere contestate; non ha impedito l'applicazione dell'art. 873 c.c.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle conclusioni e agli atti endoprocedimentali; la Corte ha ritenuto ammissibili le questioni riproposte nel giudizio di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della motivazione delle sentenze; Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato sulla motivazione nel giudizio di legittimità e ritenuto che la motivazione di merito fosse sufficiente e coerente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle risultanze; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente ancorato il proprio convincimento a prove e CTU.

  • art. 164, 167, 163, 167 e 392 c.p.c.

    Articoli processuali citati dai ricorrenti in varie censure (eccezioni di indeterminatezza, difetti di causa petendi ecc.); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate, confermando la legittimità delle statuizioni di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (richiamato ai fini del contributo unificato)

    Norma esecutiva richiamata per statuire l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla legge di stabilità 2013.

Massime di principio

  • Una scrittura privata che deroghi alle distanze legali deve essere valida e sottoscritta dalle parti legittimate; la mancanza di procura/autorizzazione la può rendere inefficace e far tornare in vigore la disciplina legale delle distanze.
  • Le distanze legali (art. 873 c.c.) si misurano tra fabbricati e non necessariamente dal muro di confine; se non esiste strumento urbanistico che disponga diversamente, il parametro è quello civilistico e il giudice deve ordinare il ripristino quando la distanza minima non è rispettata.
  • La presunzione di comproprietà del muro di confine (art. 880 c.c.) può essere superata da prova contraria tecnica (CTU, foto, dati catastali) che dimostri lo spostamento o l'appoggio esclusivo del manufatto su un fondo.
  • Anche piccole invasioni (es. alcuni centimetri) possono dare luogo all'obbligo di rimozione o di arretramento se incidono sulla proprietà altrui; la violazione delle distanze configura spesso un danno in re ipsa.
  • In sede di rinvio o riassunzione le domande ed eccezioni precedentemente assorbite possono essere riproposte se emerge una volontà processuale idonea a riaprire la discussione; il giudice di merito può quindi pronunciarsi su riconvenzionali riproposte.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione di merito è limitato: non serve riassumere tutte le contestazioni di merito se il giudice di merito ha indicato chiaramente le fonti del proprio convincimento (CTU, foto, atti).
  • Il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico espone adeguatamente la motivazione indicando le fonti probatorie; le critiche dei consulenti di parte non impongono sempre la confutazione puntuale se incompatibili con la valutazione complessiva delle prove.

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