Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di pasti giornalieri regolato da contratto del 9 dicembre 2009, relativo alle prestazioni rese negli anni dal 2013 al 2016. La società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per Euro 112.110,00 oltre accessori; la società ingiunta proponeva opposizione sostenendo di avere già integralmente pagato. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ma la Corte d’appello riformava la decisione e revocava il decreto, ritenendo provato documentalmente il pagamento, pur a fronte di testimonianze giudicate contraddittorie. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva un unico motivo: violazione dei principi in materia di onere della prova nelle obbligazioni di pagamento e dei principi di correttezza e buona fede. In particolare sosteneva che il creditore, agendo per il pagamento, deve provare il titolo e non anche il mancato pagamento, che è fatto estintivo da provare dal debitore; imputava poi alla Corte territoriale di avere invertito l’onere probatorio valorizzando prassi di pagamento in contanti e la mancanza di annotazioni di mancato pagamento sulle ricevute fiscali, nonché l’iscrizione di tali ricevute nella contabilità della debitrice e le uscite di cassa corrispondenti. Quanto alla buona fede, censurava l’idea che il mancato inserimento della dicitura di mancato pagamento sulle ricevute potesse essere letto contro il creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima censura non investisse realmente una violazione dell’art. 2697 c.c., ma la diversa valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di appello; tale doglianza, quindi, non era deducibile come violazione dell’onere della prova, ma semmai come vizio motivazionale nei limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., neppure prospettato. La seconda censura, relativa agli artt. 1175 e 1375 c.c., è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non aveva confrontato in modo puntuale le norme invocate con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, limitandosi a formulare un’affermazione astratta sulla buona fede. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo per il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
violazione dei principi in materia di onere della prova nelle obbligazioni di pagamento
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per contestare l’apprezzamento delle prove, che attiene a diverso vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La contestazione della valutazione delle prove è deducibile, nei limiti del vigente testo, come vizio motivazionale, non come violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una censura specifica, con indicazione delle norme invocate e confronto tra il loro contenuto precettivo e le affermazioni della sentenza impugnata; altrimenti la doglianza è inammissibile.
La deduzione della violazione del canone di correttezza deve essere specifica e confrontata con la motivazione della sentenza, non potendo risolversi in affermazioni astratte.
Anche la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto richiede una censura puntuale delle affermazioni della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere probatorio tra le parti; se la critica riguarda la valutazione del materiale probatorio, il vizio è di motivazione e non di riparto dell’onere della prova.
- Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del proprio credito, mentre il pagamento dedotto dal debitore è fatto estintivo che deve essere provato da chi lo eccepisce; tuttavia, la contestazione di come il giudice abbia apprezzato le prove del pagamento non integra di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.
- La deduzione della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiede una censura specifica, con puntuale confronto tra le norme invocate e le affermazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto a tali principi.
- La Corte di cassazione non supplisce alle carenze del motivo di ricorso mediante ricerca esplorativa delle parti della sentenza da censurare: la doglianza deve consentire un immediato e certo controllo di pertinenza e decisività.
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