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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società di autotrasporti aveva acquistato da una società commerciale un autocarro Renault Premium con specifici allestimenti (gancio traino, spoiler, deflettori, sponda retrattile, impianto per casse mobili). Dopo la consegna si era verificata la frattura della struttura dell’allestimento, con conseguente avvio di un accertamento tecnico preventivo e richiesta di risarcimento sia per il costo di ripristino sia per il mancato guadagno derivante dall’inutilizzo del mezzo. La società convenuta si difendeva sostenendo di essere solo venditrice del veicolo, che l’allestimento era stato eseguito da una terza società, e che l’azione era prescritta o comunque decaduta; la terza società chiamata in causa eccepiva a sua volta decadenza e prescrizione. Il giudice di merito ha qualificato il rapporto come contratto misto di vendita e appalto, ma ha ritenuto prevalente la vendita, applicando quindi la disciplina della garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e dichiarando l’azione prescritta perché la denuncia era intervenuta oltre un anno dalla consegna. In cassazione la società acquirente ha censurato la decisione deducendo falsa applicazione degli artt. 1495 e 1667 c.c., sostenendo che nei contratti misti non si potrebbe applicare la disciplina del contratto prevalente in modo da escludere quella dell’altro tipo contrattuale e che, comunque, la domanda riguardava l’appalto dell’allestimento, non la vendita del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in presenza di un contratto misto, la disciplina va individuata secondo il criterio della prevalenza causale, ossia avendo riguardo all’elemento contrattuale prevalente nello schema concreto; gli altri elementi restano rilevanti solo se compatibili con la disciplina del contratto prevalente. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato in fatto la prevalenza della vendita, poiché l’operazione era impostata come fornitura/vendita del mezzo e gli allestimenti erano accessori non prevalenti rispetto al trasferimento del veicolo. Da ciò discendeva l’applicazione dell’art. 1495 c.c. e la prescrizione annuale dell’azione, già maturata al momento della denuncia dei vizi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche l’art. 96 c.p.c. con condanna a somme ulteriori in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto violazione di legge per falsa applicazione delle norme sulla garanzia per vizi nel contratto misto.

  • art. 1495 c.c.

    È stata ritenuta la disciplina applicabile, in quanto il contratto è stato qualificato come vendita prevalente; il termine annuale di prescrizione decorre dalla consegna.

  • art. 1667 c.c.

    La sua disciplina non è stata applicata perché ritenuta incompatibile con la prevalenza della vendita nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato anche l’applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta della parte ricorrente di decisione del ricorso.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e il rapporto dedotti in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare il divieto di porre a base della decisione fatti non allegati o contestati dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel percorso argomentativo di merito sulla prova della consegna del bene.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato in relazione all’approvazione specifica della clausola di garanzia contenuta nelle condizioni generali di contratto.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente a somme in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto misto la disciplina applicabile si individua con il criterio della prevalenza causale: occorre guardare allo schema negoziale che realizza l’elemento essenziale dell’operazione, mentre gli altri elementi conservano rilievo solo se compatibili con la disciplina del contratto prevalente.
  • Se in concreto prevale la vendita rispetto all’appalto, la garanzia per vizi e il relativo termine di prescrizione sono regolati dall’art. 1495 c.c.; il diverso termine previsto per l’appalto non può coesistere quando risulti incompatibile con la struttura unitaria del negozio.
  • La qualificazione del contratto è compito del giudice di merito e può essere compiuta d’ufficio sulla base dei fatti allegati e provati, senza essere vincolata alla sola qualificazione prospettata dalla parte, purché non vengano introdotti fatti nuovi.
  • Nei contratti misti la parte che contesta la disciplina applicata deve misurarsi con l’accertamento di fatto sulla prevalenza dello schema negoziale, che in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità consentito.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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