Cassazione Penale, Ordinanza n. 11884/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti di un imputato, alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso per cassazione si è dedotto, da un lato, il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo che l'oggetto rinvenuto fosse un martello di piccole dimensioni e quindi qualificabile come arnese atto allo scasso; dall'altro, si è censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, perché la motivazione di appello, integrata da quella di primo grado, aveva già considerato modalità del fatto, circostanze di tempo e luogo del rinvenimento e dimensioni dell'oggetto, nonché i precedenti penali e l'assenza di segni di resipiscenza ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi miravano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e delle valutazioni di merito, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.
Le attenuanti generiche possono essere negate in base a valutazioni discrezionali del giudice di merito, purché sorrette da motivazione logica e coerente; nel caso concreto il diniego è stato giustificato con i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, логica e coerente.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'apparenza, della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una lettura alternativa degli elementi fattuali già scrutinati dai giudici di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, anche valorizzando precedenti penali e mancanza di elementi di ravvedimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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