Cassazione Civile, Ordinanza n. 13532/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un socio al 45% di una società di capitali a ristretta base azionaria un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, assumendo che, a seguito dell'accertamento di una plusvalenza immobiliare e di utili non contabilizzati in capo alla società, tali maggiori ricavi fossero stati distribuiti ai soci pro quota secondo la presunzione tipica delle società chiuse. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo provata l'indisponibilità da parte del socio di una quota di utili extracontabili perché parte del prezzo era stata utilizzata per estinguere debiti sociali verso terzi. In appello, la CTR aveva invece annullato integralmente l'avviso. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse annullato l'accertamento senza che il contribuente avesse fornito prova contraria sufficiente, in particolare senza dimostrare l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori utili occulti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e solo parzialmente fondato. Ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati si presumono distribuiti ai soci pro quota, salvo prova contraria che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti. Ha però rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che una parte dei ricavi occulti era stata utilizzata per estinguere debiti della società mediante pagamento diretto dell'acquirente alla banca creditrice, sicché per tale quota la presunzione risultava superata. Per l'ulteriore importo residuo, invece, la CTR non aveva effettuato alcun adeguato accertamento sulla destinazione delle somme né sul superamento della presunzione di distribuzione, ma aveva comunque annullato integralmente l'avviso. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento presuntivo del maggior reddito del socio
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso come disciplina dell'accertamento, in combinazione con la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa la mancata percezione o la diversa destinazione degli utili
art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
menzionato nell'avviso di accertamento come profilo penale collegato alla presunta infedele dichiarazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili non contabilizzati in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta solo con prova contraria che dimostri l'accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi, ovvero una diversa destinazione delle somme.
- Se il giudice di merito accerta che una parte dei proventi occulti è stata impiegata per estinguere debiti sociali o comunque non è confluita nella sfera patrimoniale dei soci, deve valutare puntualmente la portata di tale accertamento ai fini del superamento della presunzione.
- L'annullamento integrale dell'atto impositivo non è corretto quando la prova contraria riguarda solo una parte delle somme accertate e residua una quota per la quale la presunzione di distribuzione non risulta adeguatamente superata.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito circa l'effettiva destinazione di specifiche somme quando tale valutazione sia sorretta da accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13456/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →