Cassazione Civile, Ordinanza n. 02643/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di una maggiore IRPEF asseritamente versata su una pensione privilegiata ordinaria militare dell’Arma dei carabinieri, ritenuta dal contribuente in parte non imponibile. In primo grado era stato accolto il ricorso del contribuente con ordine di rimborso delle somme trattenute dopo il 19 luglio 1989; in appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo era inammissibile perché privo dell’indicazione del quantum richiesto a rimborso, con oggetto indeterminabile e impossibilità di formare un provvedimento di silenzio-rifiuto impugnabile; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché l’istanza di rimborso era stata presentata il 13 giugno 2008 mentre le ritenute di cui si chiedeva il rimborso risalivano anche a epoca anteriore al termine di decadenza, sicché il diritto al rimborso era parzialmente decaduto. La parte resistente si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto l’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficiente determinabilità della domanda di rimborso, desumibile dal contesto dell’atto e dalla documentazione disponibile all’Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il termine di decadenza dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 si applica anche alle domande di rimborso relative a imposte pagate in base a prelievi poi ritenuti indebiti, compresi i casi di contrasto con il diritto UE o di illegittimità costituzionale, perché la retroattività degli effetti di tali pronunce incontra il limite dei rapporti esauriti e della decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, per il riesame della domanda nei limiti del termine decadenziale e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La mancanza dell’indicazione esatta del quantum non determina in automatico l’inammissibilità del ricorso se l’oggetto della pretesa è comunque desumibile dal contenuto complessivo dell’atto e consente al convenuto di difendersi.
decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata"
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi si applica anche quando il pagamento sia avvenuto in base a una norma poi dichiarata contraria al diritto UE o costituzionalmente illegittima; la retroattività della pronuncia non travolge i rapporti ormai esauriti per decadenza.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge in sede di legittimità.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina del rimborso delle imposte sui redditi è regolata da un regime speciale fondato sull’istanza di parte soggetta a decadenza.
Corte cost. n. 387/98
La pronuncia costituzionale è richiamata dalla decisione di merito, ma la Cassazione non la ritiene idonea a escludere l’applicazione del termine decadenziale ex art. 38.
Sez. un. n. 13676 del 16/06/2014
Viene richiamato il principio secondo cui il diritto al rimborso tributario soggiace al termine decadenziale previsto dalla legge di imposta e la retroattività delle pronunce favorevoli al contribuente non incide sui rapporti esauriti.
Cass. n. 21419 del 27/07/2021
Conferma l’applicabilità della decadenza anche nei casi di imposta versata in base a norma poi incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’atto introduttivo non è inammissibile per il solo fatto che non indichi puntualmente il quantum domandato, se il titolo della pretesa è chiaramente individuabile e l’importo è desumibile dal complesso dell’atto o dalla documentazione già disponibile all’ente impositore.
- L’interpretazione della domanda giudiziale è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per vizi di legge o motivazione apparente/incongrua; il giudice deve leggere le conclusioni alla luce dell’intero contenuto dell’atto e della sostanza della pretesa.
- Il diritto al rimborso delle imposte sui redditi è soggetto al termine di decadenza di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, che decorre dalla data del versamento o della ritenuta e si applica anche quando il prelievo sia stato effettuato in base a una norma poi dichiarata illegittima o incompatibile con il diritto UE.
- La retroattività delle decisioni della Corte costituzionale o della Corte di giustizia non supera il limite dei rapporti esauriti, sicché la decadenza già maturata impedisce il rimborso.
- Il contribuente che agisce per il rimborso deve rispettare i termini decadenziali previsti dalla legge, non potendo fondare il diritto esclusivamente su circolari amministrative o su pronunce sopravvenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02581/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02586/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →