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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29527/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d\'appello per plurime censure: vizio di motivazione relativamente alla configurazione del reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) e ai reati-fine; errori nel trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva e misura dell\'aumento ai sensi dell\'art. 99 cod. pen., con riferimento alla L. n. 251/2005); errato calcolo e sequenza della riduzione per il rito abbreviato rispetto agli aumenti per continuazione interna ed esterna (art. 442 c.2 c.p.p., art. 78 c.p.); omissione o carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.); mancata valutazione della continuazione esterna per taluni imputati; e, per Maugeri, richiesta di applicazione della nuova fattispecie di lieve entità (art. 73 c.5 DPR 309/1990) con conseguente verifica della prescrizione.

La decisione

Esito complessivo: la Cassazione ha in gran parte confermato la motivazione di merito ma ha accolto alcuni profili di censura, annullando con o senza rinvio in partenza limitati. Specificamente: - Giordano Rosario: ricorso rigettato; condanna confermata e spese a suo carico. - Giuffrida Gaetano Roberto: annullamento con rinvio limitatamente all\'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); per il resto il ricorso rigettato o dichiarato inammissibile. - Grimaldi Francesco: ricorso rigettato (confessione in appello e prova ritenuta sufficiente). - Maccarrone Salvatore: ricorso rigettato. - Maugeri Paolo: annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (qualificazione ai sensi art. 73 c.5 DPR 309/90 ha reso la disciplina più favorevole e il reato si era prescritto). - Pezzella Salvatore: annullamento con rinvio limitatamente al diniego delle attenuanti generiche (va rivisitato quel profilo). - Santagati Salvatore: annullamento con rinvio relativamente all\'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche (va ricalcolato il trattamento sanzionatorio). - Siscaro Giuseppe Carmelo Maria: ricorso rigettato. - Zappal\'à Pietro: annullamento con rinvio limitatamente all\'omessa valutazione della continuazione esterna; su quel punto la Corte territoriale dovrà motivare e riesaminare. Per gli altri profili dei ricorsi il rigetto è stato confermato; i ricorrenti rimangono complessivamente condannati e condannati alle spese processuali ove indicato.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto configurabile l\'associazione sulla base di più fonti di prova (intercettazioni, sequestri, appostamenti), precisando che non è richiesta una struttura complessa: un'organizzazione semplice e ripetuta nella commissione dei reati-fine può integrare l\'associazione.

  • art. 73 c.5 DPR 309/1990 (fatti di lieve entità)

    La qualificazione della lieve entità va valutata con il complesso degli indici (circolazione di merce e denaro, quantitativi, offensività). Per Maugeri la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole sopraggiunta, con effetto sulla prescrizione.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte richiede motivazione puntuale quando si applica la recidiva: indicazione dei precedenti, loro natura, rispondenza con i nuovi fatti, distanza temporale e parametri individualizzanti. In assenza di motivazione adeguata l\'aumento va annullato e rimesso in esame.

  • L. n. 251/2005 (modifica art. 99 c.p.)

    Se la norma sopravvenuta è più favorevole deve essere applicata; inoltre l\'applicazione di norme intervenute richiede valutazione comparativa. La Corte ha rilevato che non sempre la Corte territoriale ha specificato quale test normativa abbia utilizzato.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche e criteri di quantificazione)

    Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione concreta, valutando lo stato di incensuratezza, la condotta successiva e l'intervenuta distanza temporale; omissioni motivazionali su questo punto giustificano annullamento e rinvio.

  • art. 442 c.2 cod. proc. pen. (riduzione per il rito abbreviato)

    La riduzione per il rito abbreviato va calcolata nel processo in cui viene scelto il rito e non può essere duplicata nei successivi procedimenti di cumulo; la Corte ha confermato il principio che la diminuzione non può essere ripetuta nel cumulo delle pene di procedimenti distinti.

  • art. 78 cod. pen. (criterio moderatore/continuazione)

    La quantificazione degli aumenti per continuazione interna/esterna deve rispettare i criteri di legge e la giurisprudenza sulla corretta sequenza di calcolo; il giudice di merito deve motivare la modalità di applicazione degli aumenti e delle riduzioni.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    La determinazione del termine di prescrizione può essere influenzata da successivi interventi normativi che modificano il massimo edittale; nel caso di Maugeri la nuova disciplina ha ridotto i termini tali da rendere estinto il reato.

  • art. 80 DPR 309/1990 (aggravante dell\'ingente quantità)

    La Corte territoriale ha escluso l\'aggravante in alcuni casi, ma la motivazione sul peso degli elementi fattuali resta rilevante per la tipizzazione e il calcolo della pena.

Massime di principio

  • Quando si contesta l\'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) il giudice deve indicare i precedenti, la loro natura, la distanza temporale e motivare come questi dimostrino pericolosità sociale: mancanza di tali elementi porta all\'annullamento dell\'aumento.
  • Se una norma sostanziale sopravvenuta è più favorevole (c.d. principio di vantaggio), va applicata al fatto commesso; ciò può incidere su termini di prescrizione e sul trattamento sanzionatorio.
  • La diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.2 c.p.p.) va riconosciuta nel processo in cui il rito è stato scelto e non può essere duplicata nel calcolo delle pene concorrenti in procedimenti distinti; il giudice deve chiarire la sequenza di calcolo per evitare errori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica e individualizzata (art. 62-bis e 133 c.p.); l\'assenza di esame porta ad annullamento parziale per riesame del profilo.
  • Per la qualificazione dell\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una struttura complessa: prove di ripetute attività di rifornimento, vendita e modalità operative standardizzate possono bastare a dimostrare l\'organizzazione.
  • La mancata o insufficiente motivazione sulla continuazione esterna o interna (calcolo degli aumenti) giustifica la riforma parziale: il giudice d\'appello deve valutare e motivare espressamente la sussistenza dell\'unicà del disegno criminoso e l\'eventuale spettanza degli aumenti.

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