Cassazione Penale, Sentenza n. 49491/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di diritto per errata qualificazione e collegamento causale tra la sua condotta e l'evento mortale, sostenendo che la morte sia stata causata unicamente dalla successiva condotta autonoma del coimputato Facchinelli (esclusione del nesso causale ai sensi dell'art.41 c.2 c.p.); 2) doglianza sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte territoriale in ordine al nesso causale, lamentando incertezze non risolte pur giungendo alla condanna; 3) deduzione di errata applicazione delle norme di determinazione della pena (art.133 c.p. e valutazione dell'elemento dell'"intensità del dolo" nella commisurazione della pena in reati colposi e in relazione all'aggravante di cui all'art.589-ter), con conseguente illogicità della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta di primo e secondo grado), ritenendo la decisione di merito coerente e non manifestamente illogica. Sul punto del nesso causale la Corte ha condiviso la valutazione che la condotta di Giuliani aveva creato un rischio concreto (investimento iniziale, lesioni che hanno impedito alla vittima di rialzarsi) che ha reso prevedibile e non eccezionale l'evento successivo determinato dall'auto di Facchinelli; pertanto non vi è stata interruzione del nesso causale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la valutazione della condotta successiva (comportamento dell'imputato dopo il fatto) è correttamente emersa ai fini della pena in base all'art.133 c.p. Esito pratico: rigetto del ricorso; conferma della condanna di merito (pene in primo/secondo grado: condanna di Giuliani alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, applicazione delle pene accessorie — interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l'espiazione della pena principale — revoca della patente, responsabilità civile integrale a carico dell'imputato condannato); condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione, in solido con il responsabile civile Generali Assicurazioni S.p.A., delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado.
Norme richiamate
Principio di causalità: la sentenza applica il criterio secondo cui un antecedente è causa necessaria se rientra nella successione che porta ad eventi del genere; rilevanza della creazione di una situazione di pericolo che può condizionare il verificarsi del danno anche in presenza di altre condotte.
Disciplina il nesso causale e le cause sopravvenute; la Corte richiama che una causa sopravvenuta interrompe il nesso solo se autonoma o assolutamente atipica ed eccezionale rispetto al rischio originario.
Norma che punisce l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto sussistente la responsabilità ai sensi di tale norma per le modalità dell'investimento e la condotta del ricorrente.
Aggravante legata all'omicidio stradale per specifiche condotte (es. fuga o condotte particolarmente gravi); la Corte ha ritenuto applicabile un'aggravante in relazione al comportamento successivo dell'imputato (allontanamento e mancato soccorso) e ha considerato il relativo incremento di pena correttamente valutato.
Sanziona la guida senza patente; la Corte ha considerato che la guida senza patente costituisce un aggravante rilevante e non compensabile con attenuanti equivalenti previste per il reato di cui all'art.589-bis.
Criteri di determinazione della pena: la sentenza afferma correttamente che il giudice può considerare, nel determinare la pena, anche la condotta contemporanea o successiva al reato (quale il comportamento tenuto dopo il fatto) e che la valutazione di fatti rilevanti può concorrere sia nella pena base sia nella valutazione di circostanze aggravanti senza violare il divieto di doppia valutazione di fatto.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Richiamato rispetto alla colpa specifica nella circolazione stradale: i giudici hanno ritenuto che la condotta del guidatore violasse le regole di prudenza richieste, aggravando il rischio di sinistro (velocità non adeguata alle condizioni).
Norma di procedimento sulla motivazione e i motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei termini previsti e dichiarato inammissibile essendo manifestamente infondati i motivi dedotti.
Riferimento formale alla nomina del sostituto processuale dell'avvocato della parte civile: elemento processuale presente negli atti e menzionato nella cronologia.
Massime di principio
- In materia di sinistri stradali, la responsabilità colposa può ricadere su più soggetti: la creazione di un rischio concreto (es. investimento iniziale e lesioni che impediscono alla vittima di sottrarsi al pericolo) è idonea a mantenere il nesso causale anche se sopraggiungono ulteriori investimenti, salvo che la causa sopravvenuta sia assolutamente autonoma o straordinaria.
- Il giudizio sulla causalità va compiuto considerando la prevedibilità e la normalità della concatenazione degli eventi: un evento successivo che rientri nella prevedibile evoluzione del rischio originario non interrompe il nesso causale.
- Le decisioni di primo e secondo grado, quando concordi (c.d. doppia conforme), vanno lette e valutate congiuntamente dalla Cassazione come un complesso unitario: ciò rende più difficile la censura di errori motivazionali quando la motivazione complessiva risulta coerente.
- La condotta successiva al reato (per esempio l'allontanamento dal luogo del sinistro e il mancato soccorso) può essere rilevata ai fini della determinazione della pena in base all'art.133 c.p. e può qualificare l'esistenza di aggravanti senza violare il divieto di doppia valutazione di fatti, se correttamente motivate.
- Per escludere il nesso di causalità occorre dimostrare che la causa sopravvenuta abbia innescato un processo causale del tutto autonomo o assolutamente anomalo rispetto al rischio originario (evento eccezionale e imprevedibile).
- La guida senza patente e la condotta imprudente (es. velocità non adeguata, guida in condizioni di scarsa visibilità) sono elementi che aggravano la posizione dell'automobilista e sono valutati severamente dai giudici in sede di responsabilità penale e determinazione della pena.
- In caso di ricorso per cassazione è essenziale contestare la decisione di merito con censure fondate su diritto o motivazione specifica e non già su mera diversa ricostruzione dei fatti: motivi manifestamente infondati possono portare all'inammissibilità e alla condanna alle spese e alle ammende.
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