Cassazione Civile, Ordinanza n. 08190/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il corrispettivo relativo a un concerto di un gruppo musicale tenuto il 27 luglio 2012, fondando la pretesa su un telefax asseritamente firmato dal sindaco. L'opposizione del Comune era stata inizialmente respinta in primo grado con revoca del monitorio e condanna dell'ente al pagamento di una somma anche maggiore rispetto a quella ingiunta. In appello, però, la Corte territoriale aveva accolto l'impugnazione del Comune e revocato il decreto ingiuntivo. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del Comune, ritenuto non specificamente motivato e limitato ad alcuni capi della sentenza; 2) ulteriore dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello rilevato che la sentenza di primo grado avrebbe sostituito integralmente il decreto ingiuntivo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che dovessero essere poste a carico del Comune o comunque compensate; 4) violazione degli artt. 2712 c.c., 215 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte valutato l'asserita illegittimità del disconoscimento della sottoscrizione del telefax e per non avere attribuito rilevanza al preteso riconoscimento implicito del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione del Comune sulla tardività della notifica, ma ha giudicato infondati o inammissibili tutti i motivi. In particolare, ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente esaminato l'impugnazione, che il disconoscimento del telefax era idoneo anche se proveniente dall'organo dell'ente e non dalla persona fisica sindaco, che la condanna alle spese seguiva correttamente la soccombenza e che la compensazione non era dovuta in assenza dei presupposti di legge, e che, infine, non era utilizzabile il richiamo a correttezza e buona fede per supplire alla mancanza di prova scritta del credito verso una pubblica amministrazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui, per l'impegno di spesa di un ente pubblico, è necessaria la forma scritta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei primi, terzo e quarto motivo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza o del procedimento nel secondo motivo
richiamato nella censura relativa alla correttezza della decisione di appello e alla dedotta violazione delle regole di giudizio
richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte ha escluso la fondatezza della censura
richiamato nel primo motivo in tema di acquiescenza parziale
richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata e riconoscimento tacito del documento
richiamato per la disciplina delle riproduzioni informatiche e del loro disconoscimento
richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito la regola della soccombenza
richiamato in relazione alla compensazione delle spese; la Corte ha rilevato che, nel periodo rilevante, occorrevano gravi ed eccezionali ragioni espresse
richiamato dalla ricorrente per sostenere che buona fede e correttezza potessero supplire alla prova del credito; la Corte ha negato tale funzione
richiamato dalla ricorrente per la medesima finalità di supplenza probatoria, ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato
non citato espressamente nel testo come norma oggetto di censura, ma implicito nella questione dell'onere della prova; tuttavia non viene inserita come interpretazione autonoma
non rilevante nel caso concreto, non citato nel testo
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo quando manchi una reale e specifica devoluzione delle censure; se il giudice di secondo grado ha comunque esaminato i capi effettivamente impugnati, la doglianza di inammissibilità è infondata.
- Il disconoscimento di una scrittura o di una riproduzione documentale prodotta contro un ente o una persona giuridica può validamente provenire dall'organo competente a esprimere la volontà dell'ente, senza necessità che sia lo stesso soggetto fisico rappresentante a formulare personalmente il disconoscimento.
- Quando il credito verso una pubblica amministrazione si fonda su un impegno di spesa o su un contratto soggetto a forma scritta, la prova non può essere supplita da presunzioni o dai soli principi di correttezza e buona fede se manca un documento idoneo e non è stata richiesta la verificazione del documento disconosciuto.
- La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione costituisce eccezione e richiede una specifica motivazione e la sussistenza dei presupposti normativi vigenti ratione temporis.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'inosservanza delle regole di contabilità pubblica incide sulla validità dell'impegno negoziale, sicché la pretesa creditoria non può essere accolta in assenza di prova scritta del rapporto e della spesa autorizzata.
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