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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39806/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Castrovillari sul complesso turistico "Otium Exclusive", su un terreno e, per equivalente, su somme fino a euro 33.731.825,00, contestando: (1) violazioni di norme processuali (omessa istruttoria/valutazione di specifici motivi, richiamo a vari articoli del codice di procedura penale); (2) omesso esame dell'assenza di un concreto profitto confiscabile, dovendo essere determinato al netto delle prestazioni lecite; (3) violazione di legge sostanziale in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.) e al presunto fittizio aumento di capitale (richiamo agli artt. 2621 e 2632 c.c.); (4) vizio di motivazione circa l'insussistenza del delitto e del requisito del periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione con dichiarazione sottoscritta e autenticata il 25 novembre 2025. Per effetto della rinuncia (atto formale, irrevocabile e recettizio) il giudizio di merito non è stato effettuato. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non essendo state indicate le ragioni della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Predicata dalla Corte quale norma che dispone l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia; principio che la rinuncia all'impugnazione provoca l'inammissibilità dell'atto.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: la rinuncia deve rispettare le forme e i termini stabiliti da tale norma per garantire provenienza e ricezione dell'atto.

  • art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Articoli invocati dalla ricorrente per dedurre vizi di motivazione e inosservanza della legge processuale; non sono stati valutati nel merito a causa della rinuncia.

  • artt. 324-325 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del sequestro e alla motivazione della misura; la Corte non ha pronunciato sul loro concreto rilievo per effetto dell'inammissibilità.

  • art. 309, commi 9 e 9‑bis cod. proc. pen.

    Citati nella doglianza processuale; non esaminati nel merito a seguito della rinuncia.

  • art. 292, comma 2, lett. c)‑bis e art. 10 cod. proc. pen.

    Invocati dalla difesa tra le norme processuali rilevanti; la Corte non ha pronunciato interpretazioni sostanziali per effetto dell'inammissibilità.

  • art. 391‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in ambito di motivazione e valutazione delle prove; non valutato dalla Corte a causa della rinuncia.

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Norma sostanziale invocata per la configurazione della truffa aggravata finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche; la questione non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in sede di ricorso rinunciato.

  • artt. 2621 e 2632 cod. civ.

    Riferimenti del diritto civile relativi al fittizio aumento di capitale e alla responsabilità degli amministratori: menzionati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione fattuale, ma non valutati dal giudice della legittimità a causa della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione è un atto formale, irrevocabile e recettizio: se validamente effettuata rende il ricorso inammissibile e impedisce la valutazione del merito.
  • La rinuncia deve rispettare le forme previste dalla legge (es. sottoscrizione, autenticazione ove richiesta, trasmissione agli uffici competenti) per essere efficace.
  • Se si intende rinunciare, è opportuno dare una motivazione formale quando si teme conseguenze economiche, perché l'omessa indicazione delle ragioni può portare alla condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La dichiarazione di rinuncia preclude la possibilità di far valutare dalla Corte questioni processuali e sostanziali (es. liceità del sequestro, esistenza di profitto confiscabile, elementi del reato), per cui chi contesta misure cautelari dovrebbe ponderare attentamente l'effetto di una rinuncia.
  • In casi di sequestro per equivalente e contestazioni sul calcolo del profitto confiscabile, tali eccezioni devono essere dedotte e provate nei gradi in cui è consentito il sindacato: la rinuncia impedisce ogni sindacato successivo in Cassazione.

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