Cassazione Penale, Sentenza n. 4156/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di hashish (gr. 14,38) con l'aggravante della commissione del fatto all'interno del SERT e per il porto fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico. Ha proposto un unico motivo sostenendo la falsa applicazione dell'art. 165, commi 1 e 2 c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla manifestazione di disponibilità a osservare gli obblighi di cui all'art. 165 comma 1, mentre, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, non sarebbe necessaria una manifestazione esplicita ma sarebbe sufficiente la "mancata opposizione"; il ricorrente aveva richiesto la sospensione ben sapendo di averne già goduto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la censura non affronta il complessivo quadro motivazionale adottato dalla Corte d'Appello, che ha escluso la meritevolezza del beneficio per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di astensione dal reato, in ragione della stretta vicinanza temporale tra la prima condanna e il reato oggetto del giudizio (recidiva infraquinquennale). Poiché il giudizio prognostico negativo non è stato contestato, ogni presunto errore di diritto sull'interpretazione dell'art. 165 c.p. è risultato irrilevante: la valutazione sull'eventuale consenso, anche implicito, agli obblighi ex art. 165 comma 1 può essere compiuta solo se sussiste un giudizio favorevole di futura astensione dal reato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (decisione del 28/01/2022).
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5; art. 80 comma 1 lett. g)
Norme applicate per la contestazione della detenzione ai fini di spaccio e per l'aggravante relativa al luogo (SERT). La Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di tali disposizioni.
Legge n. 110/1975, art. 4 commi 2 e 4
Norma applicata per il reato relativo al porto di un coltello a serramanico al di fuori dell'abitazione senza giustificato motivo.
Codice penale, art. 165 commi 1 e 2
Riguarda la sospensione condizionale della pena e gli obblighi ad essa connessi. La questione centrale del ricorso riguarda se sia necessaria una manifestazione esplicita di disponibilità ad osservare gli obblighi; la Corte ha ritenuto che tale valutazione è subordinata all'esito favorevole del giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 6, n. 1665 del 11/12/2019, Rv. 278103
Le pronunce citate sono richiamate in relazione al tema del consenso (anche implicito) agli obblighi ex art. 165 e alla necessità che vi sia prima un giudizio favorevole sulla capacità di astensione dal reato; la Corte di legittimità conferma che la valutazione del consenso rileva solo se il giudizio prognostico è positivo.
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 c.p. richiede prima un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato; questioni relative al consenso agli obblighi connessi sono valutate solo se tale prognosi è positiva.
- La stretta vicinanza temporale tra una precedente condanna e il nuovo reato (recidiva infraquinquennale) costituisce un elemento molto significativo ai fini della valutazione negativa della meritevolezza e della prognosi di astensione dal reato.
- Un presunto errore di interpretazione normativa non è decisivo se il ricorrente non contesta o non scalfisce il fondamento fattuale e motivazionale (es. giudizio prognostico negativo) su cui si basa la decisione sfavorevole al beneficio.
- Sebbene la giurisprudenza abbia affrontato il tema del consenso (esplicito o implicito) agli obblighi per la sospensione, in pratica la difesa che invoca l'assenza di una manifestazione esplicita deve comunque mostrare un quadro di positività prognostica e elementi concreti di riabilitazione.
- Per ottenere la sospensione condizionale in presenza di precedenti recenti, è utile depositare prove o elementi (terapie, percorsi riabilitativi, comportamenti postumi) che possano contrastare la valutazione negativa della prognosi.
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