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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1485/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/06/2023 che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. volto ad ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il ricorrente deduceva: (i) la cessazione dei legami associativi nel 2019/2020 e il deterioramento dei rapporti con il capo-promotore; (ii) il decorso del tempo e la "buona condotta" durante un periodo di arresti domiciliari precedentemente applicati; (iii) la lunga durata della custodia in carcere e l'adeguatezza degli arresti domiciliari; (iv) censure sugli elementi indiziari relativi all'associazione e (v) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la questione fosse già stata definitivamente decisa nel giudicato cautelare formato dalle precedenti ordinanze (appello del Pubblico Ministero non impugnato in Cassazione), non risultando elementi nuovi sopravvenuti. Le censure sui gravi indizi sono state ritenute precluse e, comunque, irrilevanti ai fini della sostituzione della misura che valuta l'adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari. La richiesta di contemperamento del "tempo silente" è stata respinta: il decorso temporale non è idoneo a modificare la valutazione delle esigenze cautelari, anche alla luce della condanna in primo grado (anni 6 e mesi 8). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. è stata dichiarata manifestamente infondata e irrilevante per il caso concreto, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.136/2017) e della Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma penale contestata (associazione di tipo mafioso). La gravità del reato e la condanna in primo grado hanno rafforzato la valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale e la presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416-bis. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e comunque ha motivato l'inadeguatezza di misure alternative anche sul piano concreto.

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare: il ricorso del ricorrente mirava alla revisione della misura cautelare davanti al Tribunale in sede cautelare, ma è stato rigettato per inammissibilità e per giudicato cautelare pregresso.

  • art. 309 c.p.p.

    Riferimento al riesame; le precedenti decisioni in sede di riesame e di appello cautelare hanno formato giudicato cautelare sul punto e precluso la rinnovazione della stessa questione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di trattazione del ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti dalle disposizioni applicabili.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, commi 8 e 9

    Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (esame collegiale senza udienza con parti presenti).

  • legge 16 aprile 2015, n.47 (novellante art.275 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare la formulazione della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria introdotta/rafforzata dalla novella.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.136/2017

    Giurisprudenza citata per affermare la configurabilità costituzionale della presunzione collegata all'art. 416-bis: la questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il "giudicato cautelare" formato da decisioni cautelari non appellate nelle vie ordinarie preclude la rinnovazione della stessa questione cautelare: per impugnare nuovamente serve dimostrare elementi nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati.
  • Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) la presunzione di inadeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere pesa fortemente: per ottenere i domiciliari è necessario fornire prove concrete e sopravvenute del venir meno del vincolo associativo (recesso effettivo, esclusione comprovata, fatti nuovi che dimostrino la cessazione dei collegamenti criminali).
  • Le critiche ai "gravi indizi" sono in genere irrilevanti quando si chiede la sostituzione della misura cautelare, perché questa valutazione è incentrata sull'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato), non sulla revisione del quadro indiziario.
  • Il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non annulla automaticamente le esigenze cautelari: occorrono elementi probatori che attestino l'attenuazione della pericolosità sociale o la cessazione dei rapporti con l'organizzazione.
  • Le questioni di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p. sono difficilmente ammissibili/sostanzialmente fondate alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale; tuttavia, anche in ipotesi di successo, il giudice valuta comunque il caso concreto e può confermare la custodia in carcere sulla base di esigenze cautelari specifiche.
  • Quando si intende ottenere la sostituzione della custodia in carcere è strategico documentare elementi nuovi e concreti (es. atti formali di recesso, dichiarazioni autonomamente verificate, cambiamenti oggettivi nelle condotte/contatti) e non limitarsi a affermazioni generiche o riferimenti alla buona condotta sotto misura, che possono risultare insufficienti.

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