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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) Violazione artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta mancata correlazione tra il fatto contestato e la sentenza: il ricorrente contestava che l'imputazione riguardava il furto aggravato di quattro catalizzatori indicando formalmente solo due proprietari (Palermi e D'Alto), mentre l'accertamento aveva fatto riferimento anche a una terza proprietaria (Coltella) e a un quarto catalizzatore senza proprietario identificato, con la tesi che la condanna sarebbe stata emessa per un fatto diverso e quindi nulla, con conseguenze anche sulla determinazione della pena. 2) Violazione dell'art. 624, ultimo comma, c.p. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022) per difetto della condizione di procedibilita' in relazione a due ipotesi di furto: il catalizzatore per cui non era stata identificata l'autovettura di riferimento e quello relativo alla SMART di Christian D'Alto per il quale il difensore sosteneva non esser stata presentata querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la sentenza non fosse correlata all'imputazione: ha richiamato il principio secondo cui la pluralita' di furti sussiste quando i beni sottratti appartengono a piu' detentori in contesti spaziali distinti, ma ha osservato che il capo di imputazione era formulato secondo il criterio dell'unicita' del reato e che l'accertamento della Corte territoriale si riferiva ai fatti contestati; il riconoscimento di una terza marmitta da parte di Giuliana Coltella non incide sulla correlazione imputazione-sentenza e, se mai, avrebbe rappresentato un fatto aggiuntivo a favore degli imputati. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile avendo riscontrato negli atti la querela presentata da D'Alto (datata 26 maggio 2022), smentendo l'allegazione difensiva. Conseguentemente il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    art. 624 (furto) e relativo ultimo comma richiamato nel ricorso

    La Corte richiama che la tassonomia tra reato unico o pluralita' di reati dipende dal contesto spaziale e dalla riconducibilita' delle cose a un unico detentore: se i beni sono sottratti in contesti riconducibili a detentori diversi, si realizza pluralita' di reati

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    art. 625 numeri 2 e 7 (circostanze aggravanti per il furto)

    Aggravanti richiamate nella imputazione per il concorso, uso di violenza sulle cose e commessione in luogo esposto alla pubblica fede

  • art. 63, comma 4, c.p.

    art. 63, comma 4 (recidiva)

    La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti le recidive ma ha applicato il comma 4 dell'art. 63 escludendo l'aumento di pena derivante dalla recidiva nella determinazione della pena finale

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    art. 521 e 522 c.p.p. (correlazione tra imputazione e motivazione della sentenza)

    Il ricorso denunciava violazione di tali norme per presunta mancanza di correlazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse incongruenza tale da comportare nullita', atteso che la decisione resta riferita ai fatti contestati

  • art. 173 disp. att., comma 1, c.p.p.

    art. 173 disp. att., comma 1 (limiti nella enunciazione dei motivi in cassazione)

    Richiamato per la forma di enunciazione dei motivi di ricorso

  • d.lgs. n. 150 del 20/10/2022

    modifica dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p.

    Rilevante per la discussione sulla condizione di procedibilita' dei furti e sull'eventuale necessità di querela per procedere

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali in caso di rigetto)

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41997 del 19/07/2017 (Kalboussi)

    Sez. 4, n. 41997 del 19/07/2017

    Affermato il principio che la sottrazione di piu' cose detenute da soggetti diversi in contesti spaziali non riconducibili a un unico detentore configura pluralita' di reati

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41141 del 19/05/2014 (Pop)

    Sez. 5, n. 41141 del 19/05/2014

    Conferma dell'applicazione del principio sulla pluralita' di reati quando la sottrazione avviene a danno di piu' soggetti in contesti diversi (es. piu' motori fuoribordo in porticciolo)

Massime di principio

  • Quando beni mobili provenienti da piu' soggetti sono sottratti in contesti spaziali distinti, la fattispecie crea normalmente una pluralita' di reati di furto e non un unico reato; la qualificazione dipende dal criterio della riconducibilita' ad un unico detentore
  • La mancata menzione di fatti ulteriori nella sentenza (es. il riconoscimento di una terza marmitta) non incide automaticamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza, salvo che la decisione giudiziaria abbia effettivamente accertato responsabilita' per fatti diversi rispetto a quelli contestati
  • La presenza o meno della querela nei confronti di ciascun furto contestato e' elemento decisivo quando la procedibilita' del reato dipenda dalla querela; verificare sempre gli atti processuali prima di dedurre vizi di procedibilita'
  • I motivi di cassazione risultano irricevibili o manifestamente infondati se basati su elementi inesatti che risultano smentiti dagli atti di causa (es. querela presente negli atti); l'onere di controllo formale degli atti grava anche sulla difesa
  • In caso di recidiva, l'applicazione delle regole sull'aumento di pena (art. 63 c.p.) puo' essere mitigata dall'applicazione del comma 4; il giudice deve motivare l'eventuale esclusione dell'aumento
  • Se si ritiene che vi sia stata una discordanza tra capo d'imputazione e fatto accertato, la scelta difensiva efficace e' l'indicazione puntuale degli elementi di disallineamento e la prova che la sentenza ha giudicato responsabilita' non contestate

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