Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 416 c.p., sostenendo l'insussistenza del vincolo associativo (i fatti sarebbero riconducibili a mera manovalanza e a rapporti familiari non idonei a costituire associazione per delinquere); 2) violazione ed insufficiente motivazione sull'applicazione dell'art. 624-bis c.p., contestando che i capannoni/autorimesse fossero qualificabili come "privata dimora"/pertinenze della abitazione; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà (art. 606 c.p.p., lett. e) e lett. b)) per la valutazione probatoria relativa al capo 20), specialmente con riferimento a intercettazioni in dialetto, alla identificazione delle voci e alla mancata considerazione critica delle dichiarazioni del coimputato e degli atti ex art. 415-bis c.p.p.
La decisione
La Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili perché saranno la reiterazione delle stesse doglianze già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. La Corte ritiene che l'appello abbia già affrontato e motivato compiutamente: la sussistenza del vincolo associativo (desunto da modalità operative, ruoli distinti, disponibilità di uomini e mezzi, rapporti con ricettatori) e la qualificazione come pertinenze/privata dimora delle rimesse ove custoditi i mezzi. Anche il terzo motivo è ritenuto inammissibile perché richiede una nuova valutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. In pratica, le statuizioni di merito rese dalla Corte d'appello non vengono riformate.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata interpretata come applicabile perché la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza di un sodalizio stabile dotato di uomini e mezzi, con programma criminoso indeterminato e capacità progettuale oltre la singola fattispecie, elementi desumibili anche dalle modalità esecutive e dai delitti scopo.
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui nella nozione di "privata dimora" rientrano anche le pertinenze ove si svolgono atti della vita privata non occasionalmente, non aperte al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso; nel caso le rimesse erano pertinenze con accesso precluso e uso connesso alla vita domestica.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata come base formale dei motivi di cassazione (lett. b) e lett. e)), la Corte ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, privi della specificità necessaria per investire la Corte di legittimità, pertanto inammissibili.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Ricordata in relazione alle dichiarazioni del coimputato; la Corte ha valutato complessivamente il materiale probatorio e ritenuto che la doglianza non evidenzi omissioni o contraddizioni tali da giustificare riesame in sede di legittimità.
Massime di principio
- La sola sussistenza di legami familiari tra partecipanti non esclude automaticamente l'esistenza di un'associazione per delinquere: il giudice valuta la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'organizzazione di uomini e mezzi.
- Per qualificare un locale come "privata dimora" o sua pertinenza ai fini dell'art. 624-bis c.p. rilevano l'uso abitativo continuativo, lo svolgimento non occasionale di atti della vita privata e l'esclusione di accesso ai terzi; non è necessario che il locale sia contiguo all'abitazione purché sia funzionalmente pertinente.
- Intercettazioni telefoniche con elementi di contorno (richieste operative, GPS, coincidenze temporali e spaziali) possono integrare prova idonea a collegare indagati a episodi di furto; la Corte valuta la congruenza logico-temporale complessiva e non una singola parola isolata.
- In Cassazione non è consentito riproporre pedissequamente doglianze già affrontate e motivate dalla corte di merito: i motivi devono essere specifici, nuovi o dimostrare vizi formali o di diritto rilevanti e non solo una richiesta di rivalutazione del merito.
- Le contestazioni sulla valutazione delle dichiarazioni di coimputati o sulle intercettazioni richiedono di mostrare contraddizioni manifeste nella motivazione o errori di diritto, altrimenti sono inammissibili o destinate a fallire in sede di legittimità.
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