Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione denunciava (i) preliminarmente la richiesta di restituzione nei termini per poter chiedere il giudizio abbreviato con applicazione della nuova disciplina dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p. (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150); (ii) come motivo principale, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello. Si contestava in particolare la credibilità del riconoscimento operato dal maresciallo Currò, la sufficienza del compendio indiziario (tracciatura dell'autovettura, strumenti atti allo scasso a bordo, fuga precipitosa, rinvenimento dei beni nel bar) e la mancata valutazione separata e specifica dei singoli indizi secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione dei termini per il giudizio abbreviato (perché la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. non si applica retroattivamente e non comporta restituzione dei termini una volta iniziata la fase di impugnazione). Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo che le censure relative alla motivazione fossero, in realtà, una critica dell'apprezzamento probatorio non delegittimabile in sede di legittimità senza la specificità e i requisiti richiesti dall'art. 606 c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha indicato in modo puntuale i profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
La Corte ha ritenuto che la diminuzione di pena prevista per il giudizio abbreviato non si applica retroattivamente e che la norma non legittima la restituzione dei termini per rinunciare all'impugnazione già incardinata; quindi non è possibile ottenere la restituzione per beneficiare della nuova riduzione.
Richiamato quale norma di raccordo in materia di efficacia nel tempo delle modifiche processuali; impiegato per sostenere l'impossibilità di applicare retroattivamente la nuova disciplina dell'art. 442 c.p.p.
La critica alla motivazione è stata esaminata ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specificamente in quali parti la motivazione manchi o sia contraddittoria o illogica; pertanto il vizio prospettato non soddisfa i requisiti per la cassazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
La Corte ha applicato i limiti di ammissibilità del motivo di cassazione: lett. c) per le violazioni di norme processuali 'stabilite a pena di nullità' e lett. e) per i vizi motivazionali, richiedendo che il ricorrente specifichi testualmente le parti del provvedimento colpite e distingua i vari vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
Norma che consente di disporre somme a carico del ricorrente a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre il versamento di €3.000,00 in considerazione dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 110 e 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (reato di furto in abitazione con aggravanti)
Nucleo fattuale: il reato contestato al ricorrente è il furto in abitazione, commesso in concorso e con aggravanti (violenza sulle cose, più persone), che ha portato alla condanna in primo e secondo grado; la sentenza di legittimità si limita a esaminare le questioni processuali e di motivazione, non a riesaminare il fatto in sé.
Massime di principio
- La disciplina premiale del giudizio abbreviato introdotta successivamente non è applicabile retroattivamente per chi ha già intrapreso l'impugnazione: non è possibile ottenere restituzione dei termini per fruire della nuova riduzione una volta iniziata la fase di impugnazione.
- In Cassazione le doglianze sulla motivazione sono ammesse solo se specifiche: il ricorrente deve indicare con precisione quali parti del provvedimento sarebbero mancate, contraddittorie o manifestamente illogiche; mere critiche generiche all'apprezzamento probatorio sono inammissibili.
- La valutazione del compendio indiziario da parte del giudice del merito è soggetta a limitata sindacabilità in sede di legittimità; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e fondata sui dati processuali, non solo plausibile.
- Quando si contesta un riconoscimento visivo, il ricorrente deve indicare fattualmente perché il riconoscimento è incongruente o manifestamente inaffidabile (contraddizioni nel racconto, assenza di precedenti contatti che possano giustificare la certezza del teste, ecc.), non limitarsi a formulare dubbi astratti.
- Le doglianze che in realtà mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove del giudice di merito rischiano l'inammissibilità; occorre articolare censure normative o di motivazione rilevanti ai sensi degli articoli processuali richiamati (art. 606 c.p.p.).
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