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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 624-bis c.p. e ha rideterminato la pena (anni 2 di reclusione e Euro 600 di multa). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) inosservanza ed errata applicazione di norme penali (art. 61 n.7, art. 624-bis, art. 625 n.2, art.99 e ss., nonché riferimenti agli artt. 47, 48, 392 c.p. e art.192 c.p.p.) sostenendo un errore incolpevole dell'imputato; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art.192 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della sentenza rispetto alle prove; 3) censura sulla contestazione della recidiva reiterata (infraquinquennale); 4) doglianza sulla valutazione delle circostanze, sulla dosimetria della pena e sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurimi profili. Ha ritenuto che i primi due motivi costituissero una generica richiesta di riesame del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, e che gli altri motivi vertevano su questioni non dedotte in appello e quindi non proponibili in cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata (con condanna a 2 anni di reclusione e Euro 600,00 di multa e con risarcimento alle parti civili) resta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi del reato contestato (furto in abitazione aggravato o fattispecie prevista dall'articolo citato) sulla base delle prove testimoniali, degli accertamenti di P.G., delle dichiarazioni del coindagato e delle ammissioni dell'imputato; tale valutazione di merito non è stata riaperta in cassazione.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    La questione dell'aggravante è stata esaminata in sede di merito (Tribunale e Corte d'appello) nell'ambito del bilanciamento delle circostanze; la Corte di cassazione ha escluso un riesame non motivato delle valutazioni di merito.

  • art. 625 co.1 n.2 c.p.

    Richiamata nella contestazione e nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti: la Corte d'appello ha preso in considerazione tale norma nella determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 99 e ss. c.p. (recidiva)

    Il ricorso ha contestato la recidiva, ma la Corte ha rilevato che tale questione non era stata adeguatamente sollevata in appello; per questo motivo la relativa censura in cassazione è inammissibile.

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza riguardante la motivazione è stata ritenuta generica: la Corte ha ritenuto che le motivazioni del giudice di merito affrontassero le contestazioni difensive e che il ricorso sollecitasse un nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)

    art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)

    Norme richiamate dal ricorrente per le censure di legge e di motivazione; la Corte ha utilizzato i criteri di ammissibilità derivanti da tali disposizioni per dichiarare il ricorso inammissibile quando le censure miravano a un riesame del merito o a questioni non affrontate in appello.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede di riesame del merito: censure generiche che chiedono di rivedere il compendio probatorio sono inammissibili.
  • Questioni non sollevate o non dedotte in sede di impugnazione (appello) risultano inammissibili in cassazione: è necessario proporre motivi di gravame completi in appello per conservarne la rilevabilità in sede di legittimità.
  • Le ammissioni dell'imputato, se corroborate da elementi oggettivi (reperti, tracce ematiche, strumenti) costituiscono validi elementi probatori per la condanna e non sono rivedibili in cassazione se la valutazione è adeguatamente motivata.
  • I vizi di motivazione devono essere specifici e confrontarsi con le statuizioni della sentenza impugnata; contestazioni meramente assertive o ricostruzioni alternative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Le contestazioni relative alla recidiva, alla dosimetria della pena o alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) devono essere tempestivamente e chiaramente prospettate nei gradi di merito per poter essere vagliate in cassazione.

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