Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione, limitato agli effetti civili, con quattro motivi: (1) vizi di motivazione e travisamento degli atti riguardo alla conferma delle statuizioni civili (restituzione, risarcimento e spese), contestando che il foglio Excel e il mancato 'scarico' dei prelievi siano stati ritenuti prova della sottrazione; (2) omissione di valutazione delle prove a discarico, tra cui il fatto che gli altri componenti dello studio non avevano rilevato ammanchi e la disorganizzazione della ricorrente; (3) contestazione della genuinità e valore probatorio del file Excel, documento di parte non sottoposto a perizia informatica, che al più costituisce indizio; (4) censura sul fatto che le operazioni di prelievo non sarebbero state compiute esclusivamente dalla ricorrente e che la parte civile stessa effettuava prelievi per esigenze personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva condiviso la valutazione del Tribunale sulla responsabilità penale (poi estinta per prescrizione), residuando gli effetti civili determinati in primo grado e non impugnati dalla parte civile. La Cassazione haritenuto che, data la «doppia conforme» (stessi esiti di merito nei due gradi), le critiche della ricorrente si limitano a una diversa lettura delle prove senza documentare un travisamento specifico e rilevante; inoltre la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il compendio probatorio (incluso il foglio Excel) già esaminato dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso espone i motivi nei limiti necessari per la motivazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dalla ricorrente per sostenere che il mancato scarico sul registro costituisce al più un indizio e che la prova dell'azione furtiva non può fondarsi su di esso senza ulteriori elementi.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Rilevato nella giurisprudenza citata: la novella ha ampliato il sindacato di legittimità, consentendo il controllo per travisamento della prova, ma con limiti, specie in presenza di 'doppia conforme'.
Norma richiamata per l'onere di versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte la cui impugnazione è ritenuta gravemente infondata o inammissibile per colpa.
Massime di principio
- Se tribunale e corte d'appello sono concordi (c.d. 'doppia conforme'), la Corte di Cassazione è molto limitata nel rimettere in discussione la valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare specificamente e dimostrare un travisamento o l'uso, nella motivazione, di elementi non presenti nel processo.
- Documenti di parte (es. fogli Excel) possono essere valorizzati come prova se risultano coerenti con il complesso probatorio e non sono stati efficacemente esclusi o smentiti da elementi contrari; l'assenza di perizia informatica non rende automaticamente il documento inutilizzabile, ma può essere motivo di censura se la sua attendibilità è decisiva e contestata.
- La prescrizione estingue l'azione penale ma non incide automaticamente sulle pretese civili: le statuizioni di responsabilità civile possono rimanere operative e vengono definite nei limiti stabiliti dal giudice civile o penale, salvo impugnazioni effettuate dalla parte civile.
- Per contestare utilmente una valutazione di merito in Cassazione occorre non solo proporre una diversa lettura dei fatti, ma documentare punti concreti e specifici di travisamento (es. omissione di una prova decisiva o utilizzo di elementi estranei al processo).
- In situazioni analoghe, chi si ritiene ingiustamente ritenuto responsabile dovrebbe chiedere in sede di merito (e di appello) attività probatorie specifiche (perizie, verifiche documentali o informatiche, audizioni decisive), perché la mancata iniziativa probatoria rende più difficile il successo in Cassazione.
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