Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato in secondo grado per plurime cessioni di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) a 8 anni di reclusione e Euro 30.000 di multa; proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza d'appello (violazione art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.), censurando il richiamo per relationem alle motivazioni del giudice di primo grado e la mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990; 2) vizio motivazionale relativo alla confisca cd. allargata e/o alla sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p., deducendo insufficiente motivazione sull'adozione della misura patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura sulla confisca generica e aspecifica, priva di allegazioni concrete. Quanto alla presunta carenza di motivazione sull'identificazione dell'imputato e sulla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo per relationem alla motivazione di primo grado perché il giudice d'appello ha espresso le ragioni del rinvio (affidamento sulle dichiarazioni del collaboratore Wilk Matteo, riscontri, dichiarazioni del coimputato Pascarelli e intercettazioni, 30 marzo 2018) e ha spiegato che frequenza e quantitativi non rientrano nella modica quantità. Conseguentemente inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. c) ed e))
Norma invocata dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure generiche e pertanto inammissibili perché non specificamente fondate.
Richiamato in relazione al procedimento di primo grado; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio motivazionale al provvedimento di primo grado quando siano rispettati i requisiti della motivazione per relationem.
Norma del rito abbreviato richiamata nel quadro procedurale (riduzione di pena); la decisione di merito ha applicato la riduzione prevista per il rito.
Norma procedurale citata nel contesto della motivazione sentenziale; utilizzata insieme ad altre disposizioni per valutare la correttezza del ragionamento motivazionale.
art. 73 DPR 309/1990 (comma 5)
Norma relativa alla tipizzazione delle condotte di detenzione/cessione di stupefacenti e alle ipotesi di particolare tenuità/modica quantità; la Corte ha ritenuto che frequenza e quantitativi contestati non rientrino nella modica quantità, giustificando la qualificazione scelta.
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante per la contestazione generale; la Corte ha confermato l'esistenza dell'organizzazione e la partecipazione degli imputati (eccetto l'Annoscia per la partecipazione all'associazione).
Riferito nel quadro delle questioni attinenti alla determinazione della pena; la norma è stata richiamata ma non è elemento decisivo della decisione di ammissibilità.
Richiamato in relazione alla continuazione di reati e al cumulo/scomputo delle pene; la Corte territoriale aveva valutato la continuazione tra le condotte.
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte di legittimità ha valutato la correttezza formale e sostanziale della motivazione di appello, ritenendo il rinvio per relationem conforme ai requisiti.
Norma sulla confisca per sproporzione; invocata dal ricorrente per contestare la confisca allargata, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifiche allegazioni a sostegno.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018 (Rv. 274252)
Principio richiamato circa la legittimità della motivazione per relationem: ammessa se il provvedimento di riferimento è legittimo e congruo, il giudice ha effettivamente considerato e fatto propri i motivi richiamati, e l'atto è conoscibile/ostensibile alle parti.
Massime di principio
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile se il provvedimento richiamato è congruamente motivato, il giudice che richiama dimostra di averne fatto concreto esame e le ragioni richiamate sono conoscibili o ostensive; in tale caso non è necessario ripetere integralmente tutta la motivazione di primo grado.
- Le censure generiche, non corredate da specifiche allegazioni o argomentazioni probatorie, sono frequentemente dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione.
- La riqualificazione della fattispecie (es. riconoscimento della modica quantità) richiede una valutazione concreta di frequenza e quantitativi: se questi risultano consistenti, il Giudice può escludere l'applicabilità della fattispecie attenuata.
- Le doglianze sulla confisca cd. allargata o sulla sproporzione devono contenere rilievi puntuali e motivati; contestazioni generiche sulla misura patrimoniale non superano il vaglio di legittimità.
- In impugnazione il ricorrente deve indicare con precisione i punti di contraddizione o insufficienza della motivazione di merito e fornire elementi per consentire alla Corte di Cassazione una valutazione di ammissibilità fondata.
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