Cassazione Penale, Sentenza n. 35010/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Palermo (13.2.2024) lamentando la violazione di legge per omessa statuizione sulla confisca di un dipinto di interesse culturale trasferito e venduto all'estero senza valido attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (documento apparentemente contraffatto). Il ricorso rilevava che, secondo la normativa previgente (art. 174 d.lgs. 42/2004) e l'attuale art. 518 undecies c.p., la confisca del bene, quale prodotto del reato, è misura obbligatoria quando il bene appartiene all'imputato, e dunque la sentenza avrebbe dovuto disporne l'applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso. Ha ritenuto che, anche nel patteggiamento, il giudice deve verificare la legalità delle misure applicate e che l'omessa applicazione di una misura obbligatoria (qui la confisca) integra vizio suscettibile di cassazione. Dato che il dipinto era pervenuto all'imputato jure successionis e non apparteneva a persona estranea al reato, la confisca è obbligatoria ex lege. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca dell'opera d'arte e ha disposto direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p.; per il resto la decisione di patteggiamento è rimasta in piedi.
Norme richiamate
Disciplina della sentenza di patteggiamento; la sentenza ai sensi dell'art. 444 presenta contenuto complesso che il giudice deve verificare anche sotto il profilo della legittimità delle misure applicate.
Consente al giudice, anche nella fase del patteggiamento, di disporre misure non concordate dalle parti quando ne ricorrano i presupposti.
art. 448 cod. proc. pen. (comma 2 e 2‑bis)
Stabilisce i casi tassativi di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; la violazione dei presupposti di una misura di sicurezza rientra nelle ipotesi consentite.
Riferimento alla motivazione richiesta per i provvedimenti e alla possibilità di censura in cassazione per vizio motivazionale o mancanza di motivazione.
Norma previgente che sanzionava l'esportazione illecita di cose di interesse culturale; la confisca era prevista come misura relativa ai beni, obbligatoria quando il bene costituisce prodotto del reato.
Disposizione attuale che punisce il trasferimento all'estero di beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza; la confisca del bene è applicabile in quanto prodotto del reato.
Norma richiamata nel capo d'imputazione in relazione alla contraffazione del documento attestante la libera circolazione/licenza (uso e/o produzione di documenti falsi o falsificazione), come evincibile dal fatto che il documento risultava apparentemente contraffatto.
L. 1089/1939, artt. 1 e 3
Norme che disciplinano il vincolo e la tutela dei beni culturali, posto a fondamento della titolarità pubblica e della disciplina speciale sui trasferimenti/export.
Norma sulla sospensione condizionale della pena, applicata nella decisione di merito (pena sospesa).
Consente alla Corte di Cassazione, quando ricorrano le condizioni di legge, di disporre direttamente provvedimenti ablatori (qui la confisca) senza rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice ha il dovere di verificare non solo la congruità della pena ma anche la legittimità delle misure personali e patrimoniali: l'omissione di una misura obbligatoria può essere censurata in Cassazione.
- La confisca dei beni culturali utilizzati o ricavati da reato è in linea di principio obbligatoria quando il bene appartiene all'autore del reato; non è necessaria la prova del pericolo di dispersione (periculum in mora) quando la confisca è prevista ex lege.
- Se il bene è riconducibile a persona estranea al reato (terzo non coinvolto), la confisca non è obbligatoria; pertanto occorre accertare la titolarità effettiva del bene.
- La Corte di Cassazione può, in presenza di omissione di una misura obbligatoria prevista dalla legge, annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e disporre direttamente la misura (es. confisca) ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza sempre rinviare al giudice di merito.
- Documenti di libera circolazione o licenze di esportazione contraffatti aggravano il profilo probatorio e giustificano l'applicazione delle misure ablative previste per i reati contro il patrimonio culturale.
- Il ricorso del pubblico ministero contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando si censurano vizi di legge relativi a misure obbligatorie o alla mancanza di motivazione richiesta dalla normativa.
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