Cassazione Penale, Sentenza n. 34994/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente articolava due motivi principali: (1) vizio di motivazione e mancata valutazione autonoma da parte dei giudici del riesame, lamentando che il quadro di gravità indiziaria era fondato su elementi deboli e meramente congetturali (es.: costituzione della societa F.G.M. Logistica come locatrice del mezzo su cui fu rinvenuta la cocaina; relazione sentimentale con la figlia del conducente; utenza cellulare intestata alla societa; viaggio in Inghilterra; sostenimento delle spese legali degli autisti; possesso di chiavi del mezzo), che non proverebbero la conoscenza o la promozione dell'importazione illecita. (2) insufficiente motivazione circa l'esistenza di un vincolo associativo stabile e di un programma criminoso comune, con riferimento alla diversa compagine di partecipanti e societa tra i vari capi di imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione articolata e coerente del quadro indiziario (gestione di fatto della societa F.G.M., locazione del mezzo sul quale era stata rinvenuta la droga, comunicazioni e contatti tra i sodali, viaggio in Londra immediatamente dopo gli arresti, possesso di chiavi e interessamento economico per la difesa e il mantenimento degli arrestati), elementi che, nel loro insieme e nella loro coerenza, soddisfano la soglia dei gravi indizi ai fini cautelari. La Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità: la cassazione non puo riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione degli indizi, ma solo verificare la presenza di motivazione e l'assenza di manifesta illogicita. Conseguentemente il provvedimento di riesame e la conferma della custodia sono stati mantenuti. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende (nel dispositivo compariva la dicitura "somma di C 3"), oltre alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Usato per qualificare i reati di trasporto e importazione di stupefacenti e per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo; la Corte non discute la qualificazione sostanziale ma si concentra sulla gravita' indiziaria ai fini cautelari
Codice di procedura penale (art. 273)
Definizione e natura dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini della misura cautelare: elementi che, pur non provando definitivamente, permettono di prevedere che ulteriori acquisizioni probatorie possano dimostrare la responsabilita'. La Corte ha ritenuto che il complesso degli elementi soddisfi tale nozione
Codice di procedura penale (art. 292)
Norma circa i limiti della valutazione probatoria in altri gradi: la Corte osserva che le prescrizioni di tale articolo non trovano applicazione al giudizio del Tribunale del riesame, il quale e chiamato a valutare i presupposti legittimanti la misura cautelare
Codice di procedura penale (art. 309)
Indica la competenza del Tribunale in sede di riesame; la Corte sottolinea che il giudice del riesame compie una valutazione devolutiva e ampia dei presupposti della misura cautelare
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma sulla condanna alle spese e sull'onere delle spese del procedimento a seguito della declaratoria di inammissibilita'; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somma per la Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari personali, non puo riesaminare i fatti né riformulare una diversa valutazione del peso degli indizi: il sindacato di legittimita' e' limitato alla verifica della presenza di motivazione e dell'assenza di manifesta illogicita' dell'atto impugnato
- Ai fini dell'applicazione della custodia cautelare e' sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" intesi come elementi coerenti e convergenti che, pur non provando definitivamente, rendono probabile la responsabilita' e giustificano la misura in vista dell'accertamento definitivo
- Elementi indiziari di natura indiretta (controllo di fatto su societa, locazioni di mezzi utilizzati nel reato, comunicazioni telefoniche tra soggetti coinvolti, possesso di chiavi, interessamento economico per la difesa/mantenimento degli arrestati, viaggi tempestivi dopo arresti) possono, se valutati congiuntamente e in maniera coerente, costituire quadro indiziario idoneo a giustificare misure cautelari
- Per impugnare con successo in Cassazione provvedimenti cautelari basati su indizi occorre denunciare vizi di diritto o di logica evidenti nella motivazione; semplici richieste di diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili
- Nel giudizio di riesame il Tribunale esercita un controllo pieno sui presupposti della misura: chi intenda contestare l'adozione della misura ha interesse a far emergere specifiche aporie o lacune logiche nella motivazione del provvedimento per sfuggire al limite di non revisione dei fatti in Cassazione
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