Cassazione Penale, Sentenza n. 34993/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per ragioni diverse: contestano la determinazione della pena e la motivazione relativa (Lappone, Reale), l'utilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni rilasciate da terzi o coimputati (Cozzolino, La Marca), la sussistenza e la qualificazione giuridica dell'associazione e di singoli reati, la mancata qualificazione per lieve entità (Ambrosino, Silvestri), la erronea attribuzione di responsabilità su base probatoria ritenuta relativa ad altri episodi (Berriola), e la tardività o inammissibilità di richieste di riconoscimento della continuazione tra reati.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi per varie ragioni: doglianze sulla determinazione della pena sono precluse quando il ricorrente ha concordato il trattamento sanzionatorio in sede di appello (art. 599-bis); le questioni di fatto e la rivalutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità; le censure sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee e delle intercettazioni non hanno trovato fondamento alla luce della giurisprudenza che ammette l'uso di dichiarazioni annotate dalla polizia giudiziaria per autorizzare intercettazioni nei procedimenti per criminalità organizzata; le richieste tardive di riconoscimento della continuazione sono inammissibili salvo particolari condizioni (sentenza definitiva sopravvenuta dopo il termine per proporre appello). La Cassazione ha confermato l'esito sostanziale della sentenza di merito (che aveva già parzialmente riformato il GUP: riconosciute attenuanti generiche per Ambrosino e definizioni ex art. 599-bis per Lappone e Reale) e ha condannato i ricorrenti alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello (definizione ai sensi dell'art. 599-bis) vincola la parte che vi ha aderito: le doglianze sulla determinazione della pena relative a motivi rinunciati sono inammissibili, salvo che la pena sia illegale o ecceda i limiti edittali.
art. 191 cod. proc. pen.
Le ipotesi di inutilizzabilità generale di fonti probatorie non si applicano automaticamente: le dichiarazioni spontanee annotate dalla polizia giudiziaria non sono di per sé inutilizzabili ai fini dell'autorizzazione di intercettazioni, salvo che ricorrano specifiche condizioni di inutilizzabilità.
art. 357, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
La mancata formale trascrizione delle dichiarazioni della polizia giudiziaria secondo i commi 2 e 3 non preclude automaticamente l'utilizzo delle annotazioni come elementi indiziari ai fini dell'avvio di indagini o dell'autorizzazione di intercettazioni.
art. 192 cod. proc. pen.
Dichiarazioni di auctores diversi (es. corrotti) richiedono elementi di riscontro/ulteriori indizi ai fini della loro utilizzabilità probatoria; nella vicenda tali dichiarazioni sono state ritenute adeguatamente riscontrate dalle intercettazioni.
dPR n. 309/1990, art. 73
La distinzione tra fattispecie di lieve entità e le altre dipende non solo dalla natura della sostanza ma anche dalla quantità e dal contesto. Quantitativi significativi di cocaina e l'inserimento delle condotte in un contesto organizzato escludono la configurabilità della lieve entità.
dPR n. 309/1990, art. 74
L'aggravante specifica che riguarda associazioni finalizzate esclusivamente a reati di lieve entità operativa richiede che il programma criminoso sia rivolto soltanto a tali reati; non ricorrendo questa condizione l'aggravante non si applica.
art. 81 cod. pen.
art. 81, comma finale (cont.)
Il riconoscimento della continuazione tra reati può essere dedotto in appello solo se tempestivamente devoluto, o, in casi eccezionali, tramite motivi aggiunti quando una sentenza relativa a 'altri' reati sia divenuta definitiva dopo la scadenza del termine di impugnazione; l'eccezione è strettamente delimitata.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte può condannare alle spese chi propone ricorsi manifestamente inammissibili; qui i ricorrenti sono stati condannati ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Se il ricorrente ha concordato il trattamento sanzionatorio in appello (accordo ex art. 599-bis), tale scelta limita fortemente la possibilità di impugnare in Cassazione la determinazione della pena, salvo vizi di illegittimità formale o superamento dei limiti edittali.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito probatorio o rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, salvo profili di illegittimità e vizio di diritto.
- Le dichiarazioni spontanee annotate dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate come elemento per autorizzare intercettazioni, anche se non trascritte formalmente con i moduli prescritti, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di inutilizzabilità previste dalla legge.
- Per qualificare un fatto come di 'lieve entità' ai sensi della normativa sugli stupefacenti occorre valutare non solo la quantità e la natura della sostanza ma anche il contesto organizzativo e la ripetitività delle condotte; quantità significative o contesti professionali ostano alla lieve entità.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati deve essere tempestiva: se la relativa sentenza 'altra' è già definitiva al momento dell'appello la richiesta deve essere proposta nel termine ordinario di impugnazione o è inammissibile salvo l'eccezione molto delimitata delle motivazioni aggiunte quando la definitività sopravvenga successivamente.
- Gli atti processuali che consistono in mere deduzioni fattuali o in una richiesta di rivalutazione probatoria sono normalmente inammissibili in Cassazione; le impugnazioni devono fondarsi su questioni di diritto o su vizi formali della motivazione.
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