Cassazione Penale, Sentenza n. 34992/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi degli artt. 81 comma finale cod. pen. e 2 L. n. 638/1983, per importi trattenuti sulle retribuzioni e non versati all'INPS relativi a diverse mensilità (periodi indicati: gennaio 2015 — novembre 2015; dicembre 2015 e periodo febbraio 2016 — novembre 2016; dicembre 2016 — novembre 2017). Il ricorrente ha dedotto: 1) intervenuta prescrizione delle condotte relative al periodo gennaio-dicembre 2015 anche considerando la sospensione Covid; 2) violazione dell'art. 2 L. n. 638/1983 perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che i modelli DM10 telematici provassero la corresponsione delle retribuzioni; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: le omissioni relative alle mensilità fino a dicembre 2015 si sono prescritte (calcolo mese per mese con dies a quo fissato al 16 del mese successivo). Ha rigettato le censure sulla valenza probatoria dei modelli DM10, confermando che, in assenza di prova contraria, i DM10 formano piena prova della corresponsione delle retribuzioni e che l'onere di allegare prove contrarie grava sull'imputato. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per reati continuati/plurime omissioni. Dispositivo: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte fino a dicembre 2015 per prescrizione; dichiara inammissibile il ricorso nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena; dichiara l'irrevocabilità della affermazione della responsabilità penale residua ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma finale
Richiamato come norma sul concorso di persone/contestazione plurima; la condotta è stata qualificata in combinazione con la legge sulle ritenute per circostanziare la responsabilità del legale rappresentante.
art. 2, L. n. 638/1983
Norma che sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali; la Corte ha confermato che la prova della corresponsione delle retribuzioni può essere data dai modelli DM10 e che l'onere di provare il contrario grava sull'imputato.
art. 3, comma 6, d.lgs. (norma che ha introdotto la soglia di punibilità)
La modifica normativa ha introdotto la soglia di punibilità (importo annuo oltre cui il reato si configura) e la Corte ha richiamato il principio che il superamento va calcolato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti comprese nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre; le omissioni mensili si sommano nell'anno per verificare la soglia.
art. 157-161 cod. pen. (prescrizione)
Applicati per determinare il decorso del termine di prescrizione: trattandosi di reato omissivo istantaneo consumato alla scadenza del termine di versamento (16 del mese successivo), la prescrizione va calcolata mese per mese a partire da tale data.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica ai reati collegati dal vincolo della continuazione: le plurime omissioni mensili configurano condotta non occasionale e ostano al beneficio.
art. 2709 cod. civ.
Richiamato a supporto della tesi che i modelli DM10 hanno efficacia probatoria (piena prova) della situazione retributiva dichiarata, salvo prova contraria.
art. 624 cod. proc. pen.
Invocato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale del ricorrente nella parte non annullata per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione per l'omesso versamento delle ritenute si determina mese per mese: il dies a quo è il 16 del mese successivo alla scadenza del versamento; quindi il calcolo della prescrizione va effettuato rispetto a ciascuna mensilità.
- Per verificare il superamento della soglia di punibilità (importo annuo), si sommano gli importi non versati relativi alle scadenze comprese nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre; le omissioni nell'arco dell'anno possono costituire reato unitario a consumazione prolungata.
- I modelli DM10/UniEmens telematici costituiscono, in assenza di elementi contrari, piena prova della corresponsione delle retribuzioni; l'onere di dimostrare che le somme non sono state effettivamente pagate grava sull'imputato e richiede documentazione certa (bonifici, cedolini, ricevute di pagamento).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è riconosciuta per reati continuati o per condotte reiterate nel tempo: la reiterazione indica una condotta non occasionale incompatibile con il beneficio.
- Se parte delle omissioni è prescritta, la Cassazione può annullare la sentenza solo per i periodi prescritti e rinviare per la rideterminazione della pena rispetto alle condotte residue; l'affermazione di responsabilità sulle parti non annullate rimane irrevocabile.
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