Cassazione Penale, Sentenza n. 34995/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Il ricorrente contestava il calcolo dei termini: il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza del 25.1.2023 scadeva il 25.4.2023 (festa nazionale), quindi doveva essere prorogato al 26.4.2023 ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen., con conseguente spostamento del termine di impugnazione successivo (45 giorni ex art. 585), rendendo pertanto tempestivo l'appello depositato il 10.6.2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato che il termine di 90 giorni di cui all'art. 544, terzo comma, decorreva fino al 26.4.2023 per effetto della proroga automatica prevista dall'art. 172 cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, primo comma, lett. c), decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della motivazione, spirava il 10.6.2023. Essendo l'appello stato depositato in tale data, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen., terzo comma
Stabilisce il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il termine debba considerarsi prorogato quando la scadenza cade in giorno festivo.
Prevede la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo quando la scadenza cade in giorno festivo; applicato per spostare dal 25.4.2023 al 26.4.2023 la scadenza del termine di deposito della motivazione.
art. 585 cod. proc. pen., primo comma, lett. c)
Prevede il termine di 45 giorni per l'impugnazione decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della sentenza; la Corte ha ritenuto che la proroga prevista dall'art. 172 si trasmetta anche alla decorrenza di questo termine.
Massime di principio
- Se un termine processuale cade in giorno festivo, si applica la proroga automatica all'art. 172 cod. proc. pen. e tutti i termini successivi che decorrono da tale termine devono essere spostati di conseguenza.
- Quando un termine per effettuare un atto decorre dalla scadenza di un termine precedente (termine collegato), occorre verificare la data effettiva di scadenza del termine precedente tenendo conto di proroghe per festività, perché questo influenza la decorrenza del termine successivo.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per presunta tardività, verificare sempre se il calcolo dei termini ha considerato le proroghe previste dalla legge (es. art. 172) e la giurisprudenza consolidata che riconosce lo spostamento della decorrenza dei termini successivi.
- La rettifica del calcolo dei termini a favore dell'imputato può comportare l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato quando emerge la tempestività dell'impugnazione originaria.
Testo integrale
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