Cassazione Penale, Sentenza n. 34991/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2008 e 2009, deducendo l'estinzione dei reati per prescrizione. Il motivo unico denunciava la violazione dell'art. 157 c.p. con riferimento alle date di consumazione (30.12.2009 e 30.12.2010), sostenendo che i termini massimi di prescrizione per i recidivi (calcolati considerando gli aumenti per recidiva e i periodi di sospensione) erano scaduti anteriormente alla pronuncia impugnata. Venivano inoltre indicati periodi di sospensione complessivi pari a 232 giorni (rinvio su istanza difensiva 168 giorni e sospensione Covid 64 giorni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che, al momento della pronuncia della Corte d'appello (1.2.2023), entrambi i reati erano già estinti per prescrizione. Il calcolo operato: per il reato del 30.12.2009 la pena massima all'epoca era di 4 anni; applicando la recidiva ex art. 99, comma 2, si aumentava la pena massima (operazione applicata sulla pena massima e non direttamente sul parametro dei sei anni previsto dall'art. 157), ottenendo un termine utile alla prescrizione che, considerata anche l'interruzione ai sensi dell'art. 161 comma 2 e sommati i 232 giorni di sospensione, portava alla prescrizione il 19.8.2019. Per il reato del 30.12.2010 analogo conteggio portava alla prescrizione il 19.8.2020. Non essendovi condizioni per una formula assolutoria nel merito, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina i termini di prescrizione; la Corte ha applicato il calcolo del termine di prescrizione avendo riguardo alla pena massima prevista al tempo del reato e agli aumenti applicabili, giungendo al termine di prescrizione prima della sentenza impugnata.
art. 99 cod. pen. (secondo comma)
art. 99, secondo comma, cod. pen.
La recidiva speciale aumenta la pena nella misura di metà; la Corte ha chiarito che tale aumento va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato (incidendo quindi sul parametro per il calcolo della prescrizione), e non direttamente sul termine fisso di sei anni previsto dall'art. 157, comma 1.
art. 161 cod. pen. (secondo comma)
art. 161, secondo comma, cod. pen.
L'interruzione della prescrizione comporta l'aggiunta di un ulteriore periodo (la Corte ha calcolato l'aumento della metà del termine, pari a tre anni nel caso concreto) ai fini del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre partire dalla pena massima prevista al tempo del reato e applicare su quella eventuali aumenti per recidiva o altre aggravanti ad effetto speciale; non si deve automaticamente aggiungere la percentuale di aumento al termine 'base' di sei anni dell'art. 157.
- Gli aumenti di pena provocati da aggravanti di specie speciale (es. recidiva) vanno considerati incidendo sulla pena massima di riferimento, e conseguentemente sul periodo necessario alla prescrizione.
- I periodi di sospensione e i rinvii (anche per cause straordinarie come la sospensione Covid) devono essere sommati al termine prescrizionale; vanno annotate e conteggiate le specifiche durate per verificare l'eventuale estinzione anticipata del reato.
- Se alla data della pronuncia di merito il reato è già estinto per prescrizione, la Corte d'appello deve dichiararlo; in Cassazione l'accertamento della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata determina normalmente l'annullamento senza rinvio.
- Quando il motivo esclusivo del ricorso è la prescrizione (e questa risulta sussistere), il giudice di cassazione può limitarsi ad annullare la sentenza per estinzione del reato senza entrare nel merito della responsabilità sostanziale.
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