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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27053/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista e cessionario)

La controversia

La controversia riguardava un conto corrente ordinario aperto il 20 marzo 1991 da una società presso una banca. La correntista aveva riferito di avere richiesto un affidamento il 15 marzo 1991, mai concesso, e contestava l’assenza di valide pattuizioni contrattuali, il rinvio agli usi su piazza per gli interessi, gli addebiti per interessi, commissione di massimo scoperto e spese, la capitalizzazione trimestrale e i giorni valuta. Con citazione notificata il 25 agosto 2008, la mandataria della correntista aveva chiesto l’accertamento della nullità e inefficacia delle clausole e degli addebiti e la restituzione delle somme, quantificate nella consulenza di parte in € 141.642,32; la correntista era poi intervenuta ratificando gli atti. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 25 giugno 2018, aveva dichiarato nullo il rinvio agli usi su piazza e condannato la banca al pagamento di € 96.763,62, oltre interessi legali. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 dicembre 2021, aveva accolto parzialmente l’appello della banca, rideterminando la condanna in € 23.476,45: aveva considerato prescritte rimesse per € 36.846,20, individuato le rimesse solutorie in base ai saldi degli estratti conto originari e ritenuto pattuiti per iscritto tassi del 21% e del 19%. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) errore nel calcolo del credito, per asserita duplicazione della detrazione delle rimesse prescritte; 2) violazione degli artt. 1419, 1422, 2033 e 2935 c.c., perché le rimesse solutorie avrebbero dovuto essere individuate sulla base del saldo rettificato, depurato dagli addebiti illegittimi; 3) violazione degli artt. 1194, 1823, 1852, 2033 e 2935 c.c., sostenendo che, durante il rapporto, i versamenti sarebbero sempre ripristinatori e mai solutori; 4) violazione degli artt. 2033 e 2935 c.c. in relazione alla tempestività della domanda, deducendo che il conto era stato chiuso il 16 giugno 2008 e l’azione proposta il 25 agosto 2008; 5) violazione degli artt. 1284, 1825 e 1842 c.c., contestando che richieste di affidamento potessero costituire valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali; 6) violazione degli artt. 1283 e 1339 c.c., dell’art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, per mancata verifica di una specifica convenzione scritta sulla capitalizzazione trimestrale successiva al giugno 2000. Due ulteriori ricorrenti, dichiaratisi titolari delle attività e passività della società mandataria cessata, non avevano prodotto prova della qualità dedotta né della cancellazione della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due soggetti che si dichiaravano successori della società mandataria: non avevano documentato né la cancellazione della società dal Registro delle imprese né la propria qualità, e la legittimazione all’impugnazione non era stata provata. Li ha condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge, dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Quanto al ricorso della società correntista e del cessionario del credito, ha accolto il secondo motivo: la verifica delle rimesse solutorie deve essere compiuta solo dopo avere rettificato il saldo, eliminando le competenze illegittime. Ha accolto anche il quinto motivo, perché la Corte d’appello non aveva spiegato perché i tassi indicati negli atti prodromici alla contrattazione potessero valere come pattuizione degli interessi ultralegali; il nuovo esame dovrà applicare il tasso legale, anziché quello convenzionale riconosciuto dalla sentenza impugnata, fino all’entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, dovendo essere ricalcolato il credito in base ai criteri conseguenti all’accoglimento dei motivi secondo e quinto. Il terzo motivo è stato rigettato: durante il rapporto possono esservi rimesse solutorie, quando il conto è scoperto o il versamento copre un passivo eccedente il fido; le rimesse entro i limiti dell’affidamento hanno invece funzione ripristinatoria. È stato inoltre ritenuto coerente con la giurisprudenza il criterio di applicazione dell’art. 1194 c.c. soltanto in presenza di un pagamento in senso tecnico. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui attribuiva alla sentenza d’appello una statuizione di tardività che non era stata pronunciata, e infondato per il resto. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno, poiché la questione della capitalizzazione trimestrale successiva al giugno 2000 non era stata fatta valere con appello incidentale. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra i ricorrenti ammessi e la banca.

Norme richiamate

  • art. 1422 c.c.

    Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.

    La rettifica preventiva del saldo, mediante eliminazione degli addebiti illegittimi, non viola la regola per cui l’azione di nullità è imprescrittibile; serve a individuare correttamente le rimesse effettivamente solutorie, rispetto alle quali opera la prescrizione dell’azione di ripetizione.

  • art. 2033 c.c.

    Pertanto, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all’esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto.

    L’azione di ripetizione dell’indebito presuppone un pagamento; per individuare quali versamenti siano pagamenti solutori occorre prima rettificare il saldo eliminando le competenze nulle. Le rimesse solutorie prescritte non sono ripetibili.

  • art. 1194 c.c.

    Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

    Nel conto corrente affidato l’imputazione del pagamento prima agli interessi opera solo quando vi sia un versamento solutorio su un saldo passivo eccedente il fido. Non opera per versamenti ripristinatori effettuati entro i limiti dell’affidamento.

  • art. 1284 c.c.

    La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità concernenti il solo rapporto tra gli appena menzionati ricorrenti e la banca controricorrente.

    In conseguenza dell’accoglimento della censura sulla mancata dimostrazione di una valida pattuizione scritta dei tassi ultralegali, il giudice di rinvio dovrà applicare il tasso legale, anziché quello convenzionale riconosciuto in appello, fino all’entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000.

  • art. 372 c.p.c.

    In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.

    Chi ricorre per cassazione dichiarandosi successore della parte del giudizio di merito deve provare documentalmente, con produzioni ammesse dall’art. 372 c.p.c., il fatto successorio e la propria qualità; la carenza determina l’inammissibilità ed è rilevabile d’ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi suddetti ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali, la pronuncia dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ferma la verifica amministrativa dell’eventuale esenzione.

Massime di principio

  • Nelle controversie di ripetizione dell’indebito bancario, la natura solutoria delle rimesse va accertata solo dopo avere ricostruito il conto eliminando dal saldo le competenze illegittime dichiarate nulle; il saldo contabile originario non è il parametro corretto per distinguere pagamenti effettivi da versamenti soltanto apparentemente solutori.
  • Nel conto corrente affidato, il versamento è solutorio se eseguito su un conto scoperto o destinato a coprire un passivo eccedente il limite del fido; se il passivo resta entro tale limite, il versamento è ripristinatorio e non costituisce pagamento ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.
  • L’art. 1194 c.c. si applica al conto corrente bancario affidato soltanto quando il versamento abbia natura solutoria, perché solo in tal caso è configurabile un pagamento in senso tecnico; non si applica alle rimesse ripristinatorie della provvista.
  • Chi propone ricorso per cassazione quale successore di una parte del giudizio di merito deve provare documentalmente la qualità successoria e il presupposto che ha determinato la successione; in mancanza, il ricorso è inammissibile, anche se la controparte non contesta la legittimazione.
  • La legittimazione all’impugnazione spetta, di regola, a chi ha formalmente partecipato al grado concluso con la decisione impugnata; il terzo estraneo non può impugnare la pronuncia solo perché afferma di essere titolare del rapporto sostanziale, salvo le specifiche eccezioni riconosciute per il successore a titolo particolare nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
  • Gli atti preparatori o le richieste di affidamento non possono essere considerati, senza una motivazione che ne dimostri l’effettiva portata negoziale, una valida pattuizione scritta dei tassi ultralegali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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