Cassazione Civile, Ordinanza n. 06707/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 32% di una società a responsabilità limitata, aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 con recupero a tassazione di un maggior reddito da partecipazione, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili attribuiti alla società a ristretta base proprietaria. L'atto nei confronti del socio seguiva un precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della società per ricavi in nero emersi dalla verifica fiscale. Il ricorso in cassazione si fondava su un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la CTR disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudiziale relativa all'accertamento societario, pendente davanti alla Corte di cassazione al momento della proposizione del ricorso. La censura non si confrontava però con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto non sufficiente la mera allegazione della mancata definitività dell'accertamento societario e aveva osservato che il contribuente non aveva contestato in modo specifico l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società né la fondatezza dell'accertamento a carico della stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità perché non si misurava con la motivazione della CTR, la quale aveva respinto l'appello non già per il mancato rinvio del giudizio, ma perché il contribuente non aveva efficacemente contrastato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili né aveva dedotto argomenti idonei a dimostrare l'infondatezza dell'accertamento societario. La Corte ha aggiunto, in via ulteriormente confermativa, che la doglianza era comunque infondata alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite: quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è obbligatoria, ma solo facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre, la mancata sospensione facoltativa non è equiparabile alla violazione dell'obbligo di sospensione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente lo ha invocato per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata dal ricorrente come base dell'asserito obbligo di sospensione nel processo tributario.
la sospensione obbligatoria opera solo nei casi di pregiudizialità necessaria e quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado o altra ipotesi in cui la legge imponga l'attesa del giudicato.
quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente è facoltativa e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
opera in caso di sopravvenuto conflitto fra giudicati conseguente alla prosecuzione del giudizio senza sospensione.
richiamato per il rilievo nomofilattico del principio affermato dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sospensione per pregiudizialità non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato: in tal caso il giudice può solo valutare discrezionalmente se sospendere il giudizio dipendente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- La violazione dell'obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere confusa con l'omesso esercizio del potere discrezionale di sospensione facoltativa: si tratta di istituti diversi, fondati su presupposti differenti e non sovrapponibili.
- Nel contenzioso relativo all'accertamento a carico del socio di società a ristretta base partecipativa, il contribuente non può limitarsi a lamentare l'assenza di definitività dell'accertamento societario, ma deve confrontarsi con la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e contestare in modo specifico sia l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società sia, ove possibile, la loro mancata distribuzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura specificamente le autonome argomentazioni poste a base della decisione.
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