Cassazione Civile, Ordinanza n. 21894/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Nel 2017 a carico del conducente di un veicolo di sua proprietà furono elevati più verbali per violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, commi 2 e 3, cod. strada, in relazione al superamento della linea di arresto di un incrocio semaforizzato nel territorio comunale, accertato tramite impianto fotografico automatico PARVC, senza presenza di agenti. L'interessato propose opposizione innanzi al Giudice di pace, che accolse i ricorsi ritenendo illegittimi i verbali per mancata contestazione immediata e per assenza di una previa delibera di Giunta di approvazione/installazione dell'apparecchiatura. In appello, il Tribunale rigettò le opposizioni reputando sufficiente, per il centro abitato, la disciplina dell'ente proprietario e comunque idonea la delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione. Con il ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: con il primo la violazione dell'art. 5 cod. strada e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la delibera PEG fosse meramente programmatica e priva di specifica individuazione delle intersezioni, e che comunque fosse necessaria una preventiva delibera dell'ente proprietario anche nei centri abitati; con il secondo la violazione dell'art. 201 cod. strada e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il sistema non operasse in modo completamente automatico ma con rielaborazione dei dati da parte degli agenti, sicché non sarebbe stata giustificata la contestazione differita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che anche nei centri abitati l'installazione e l'uso di apparecchiature per il rilevamento automatico delle infrazioni ai semafori richiedano una preventiva regolamentazione dell'ente proprietario della strada, mediante delibera della Giunta che individui specificamente le intersezioni interessate. Ha escluso che la mera delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione, di contenuto programmatico, potesse integrare tale presupposto. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'opposizione e dichiarato la nullità di tutti i verbali di accertamento opposti. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 41, comma 11, cod. strada
richiamato come norma violata nei verbali di accertamento per attraversamento dell'incrocio con luce rossa
art. 146, commi 2 e 3, cod. strada
richiamato come norma sanzionatoria della condotta contestata; l'accertamento automatico dell'infrazione è possibile solo nel rispetto della disciplina speciale
i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari con ordinanze motivate e rese note al pubblico; la Corte vi collega la necessità di una previa regolamentazione anche per gli impianti nei centri abitati
richiamato per le competenze dell'ente locale e degli organi comunali nella regolamentazione della circolazione
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
evocato per la competenza dirigenziale nella gestione degli atti amministrativi esecutivi
art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
richiamato per il ruolo della Giunta quale organo politico del Comune che adotta gli atti non riservati ad altri organi
art. 201, comma 1-ter, cod. strada
prevede che per l'attraversamento di incrocio con semaforo rosso non sia necessaria la presenza degli organi di polizia se l'accertamento avviene mediante apparecchiature omologate
art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, cod. strada
esclude la contestazione immediata per talune violazioni accertate tramite dispositivi di rilevamento
art. 201, comma 1-quater, cod. strada
la previa individuazione prefettizia vale solo fuori dei centri abitati e non esonera nei centri urbani da una regolamentazione dell'ente proprietario
richiamato come regola generale della contestazione immediata, rispetto alla quale l'accertamento automatico rappresenta eccezione
art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato quale regola generale che conferma la natura eccezionale della contestazione differita
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito
dedotto nel secondo motivo come violato nella valutazione delle prove e del funzionamento dell'apparecchio
dedotto nel ricorso come violato nella valutazione degli elementi probatori e documentali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di censura per violazione di legge
Massime di principio
- L'accertamento automatico delle violazioni semaforiche mediante apparecchi omologati può legittimare la contestazione differita, ma solo se il loro impiego sia sorretto da una specifica regolamentazione amministrativa dell'ente competente.
- Nei centri abitati la competenza a disciplinare l'installazione di apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni appartiene all'ente proprietario della strada, mediante atto della Giunta che individui in concreto le intersezioni interessate; una delibera meramente programmatica non è sufficiente.
- La previsione normativa che attribuisce al prefetto l'individuazione dei tratti di strada si riferisce alle strade extraurbane e non esclude, per i centri urbani, l'esigenza di un previo atto regolatorio comunale.
- La contestazione differita è eccezione rispetto alla regola generale della contestazione immediata e, come tale, richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi e amministrativi che la consentono.
- Se la causa può essere decisa sulla base degli atti e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza e pronunciare nel merito.
- rami
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