Cassazione Civile, Ordinanza n. 04069/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Numerosi medici specializzandi, per anni accademici compresi tra il 1979 e il 1994, avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e vari ministeri chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative alla adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti, con un unico motivo, deducevano violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento da omesso recepimento di direttive comunitarie e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse incidere né sulla misura del danno né sul dies a quo della prescrizione. Secondo i ricorrenti, la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima del consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire l'effettività del rimedio giurisdizionale in presenza di tali incertezze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto al risarcimento del danno per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, che ha fatto venir meno ogni ragionevole incertezza sulla persistenza dell'inadempimento statale. Ha escluso che incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo potessero sospendere o differire la decorrenza della prescrizione, rilevando anche che l'eventuale errore sul giudice è rimediabile con il regolamento di giurisdizione e che il rinvio pregiudiziale era manifestamente infondato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata quale base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.
Non è stato disposto ordine di integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti facoltativi non evocati in cassazione, essendo l'impugnazione ormai preclusa nei loro confronti.
art. 267 TFUE
L'istanza di rinvio pregiudiziale è stata reputata manifestamente infondata, perché non sussistevano incertezze interpretative tali da giustificarla.
art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370
È stato considerato la norma che ha reso certa la persistenza dell'inadempimento statale e da cui decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, valorizzando il carattere consolidato della giurisprudenza sul punto.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione al momento di decorrenza della prescrizione.
È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione non potesse essere rilevata oltre i limiti di legge.
art. 6, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È stato richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo relativo al trattamento economico dei medici specializzandi.
art. 11, comma 1, l. n. 370/1999
"non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria"
La Corte ha ritenuto non pertinente il rilievo secondo cui tale inciso sarebbe incompatibile con il diritto UE, trattandosi di questione estranea al thema decidendum.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
È stato richiamato dai ricorrenti nel ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo dalla Corte.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria per mancata attuazione delle direttive.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa risarcitoria per mancata attuazione delle direttive.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda e dell'istanza di rinvio pregiudiziale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dai ricorrenti quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
Richiamati dai ricorrenti nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni e, per i soggetti interessati dalla disciplina considerata, il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze sulla giurisdizione o sulla natura dell'azione, poiché l'inerzia del creditore può essere interrotta anche con iniziative stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice può essere rimediato con gli strumenti processuali appropriati.
- L'individuazione del legittimato passivo in controversie sul risarcimento da inadempimento statale va riferita allo Stato; l'eventuale evocazione di ulteriori organi o amministrazioni, ove contestuale, non esclude di per sé la validità dell'azione né differisce la prescrizione.
- La legge n. 370/1999 ha operato una valutazione legislativa del danno e ha sostituito la precedente obbligazione risarcitoria con una obbligazione satisfattiva di natura di debito di valuta, senza che dall'ordinamento unionale possa ricavarsi un criterio diverso di quantificazione della remunerazione adeguata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione sia già coperta da giurisprudenza consolidata e non emerga alcun dubbio interpretativo rilevante sulla compatibilità della soluzione adottata con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
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