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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47581/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata imputata per il reato previsto dall'art. 10-quater, n.1, del d.lgs. 74/2000 per indebita compensazione di crediti non spettanti: avrebbe omesso il versamento dell'IVA relativo agli anni 2013-2016 compensando, mediante 5 modelli F24 presentati nel 2017, crediti non spettanti per un importo complessivo di euro 149.200,00 (crediti derivanti da circa 50 fatture emesse fra il 2000 e il 2005, poi storno con note di credito emesse oltre i termini). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi principali: 1) violazione di legge per errata determinazione della soglia di punibilità (sosteneva che l'importo dovesse essere ripartito per annualità e quindi risultare sotto la soglia di euro 50.000 per anno); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sul punto del dolo, in quanto la ricorrente avrebbe esperito numerosi tentativi di recupero dei crediti prima delle note di credito; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione di incensuratezza e l'età.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato il principio che, ai fini della soglia di punibilità dell'art. 10-quater d.lgs. n.74/2000, rileva l'ammontare dei crediti non spettanti effettivamente utilizzati in compensazione (somma aritmetica dei crediti indebitamente portati in compensazione), valutabile unitariamente e indipendentemente dall'annualità del debito fiscale; ha confermato altresì che il reato si consuma al momento dell'indebita compensazione (presentazione del modello F24) e che la documentazione prodotta dalla ricorrente non dimostrava tentativi di recupero idonei e ripetuti nel tempo tali da escludere il dolo. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito, posto che la riforma dell'art. 62-bis richiede elementi di segno positivo ulteriori alla sola incensuratezza. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La soglia di rilevanza penale di euro 50.000 va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite (somma dei crediti indebitamente compensati), non all'imposta non versata riferita per anno; il reato si consuma nel momento in cui viene effettuata l'indebita compensazione (presentazione dell'F24).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le note di variazione in diminuzione devono essere emesse nei termini previsti dall'art. 26; l'emissione tardiva (oltre i termini) rende i crediti non spettanti e preclude la legittima compensazione.

  • Riforma art. 62-bis c.p. (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125)

    riferimento normativo alla riforma

    Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente la sola condizione di incensuratezza: occorrono elementi positivi di valutazione rilevanti a favore dell'imputato.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e sanzione).

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez.3, n. 30092 del 19/04/2024; Sez.3, n. 14763 del 19/02/2020; Sez.3, n. 4958 del 11/10/2018; Sez.3, n. 5934 del 12/09/2018

    Precedenti della Corte confermano che la soglia di euro 50.000 si riferisce ai crediti indebitamente compensati e che il reato si perfeziona con la presentazione dell'F24 che realizza l'indebita compensazione.

Massime di principio

  • La soglia di punibilità dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 va calcolata sulla somma dei crediti non spettanti effettivamente utilizzati in compensazione, indipendentemente dall'anno fiscale cui originariamente si riferiscono i debiti.
  • Il reato di indebita compensazione si consuma al momento dell'esecuzione della compensazione (presentazione del modello F24) e non al momento in cui è sorto il debito tributario.
  • L'emissione di note di variazione oltre i termini previsti dalla normativa fiscale (art. 26 d.P.R. 633/1972) può rendere i crediti non utilizzabili in compensazione e integrare la rilevanza penale se poi utilizzati.
  • Per escludere il dolo o giustificare l'uso dei crediti è necessario dimostrare attività di recupero effettive, ripetute e, preferibilmente, giudiziali o esecutive; mere missive, protesti occasionali o atti non ripetuti nel tempo sono generalmente insufficienti.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi concreti oltre la semplice assenza di precedenti penali; il giudice non è tenuto a valutare ogni elemento favorevole se quelli decisivi sono stati considerati e adeguatamente motivati.

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