Cassazione Civile, Ordinanza n. 29968/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'avviso di accertamento oggetto del giudizio era stato emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese anni prima della notificazione, per il recupero di maggiori ricavi derivanti dalla rettifica del prezzo di vendita di alcuni appartamenti. La socia unica ha impugnato la sentenza della CTR deducendo: (1) la violazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 e degli artt. 2495 e 2697 c.c., sostenendo che la norma sul differimento quinquennale degli effetti estintivi non fosse retroattiva e che, comunque, l'Ufficio non avesse provato la percezione di somme in sede di liquidazione; (2) l'omesso esame della mancata acquisizione agli atti di verbali di contraddittorio degli acquirenti e di estratti conto bancari, asseritamente necessari a sostenere la prova presuntiva dei maggiori ricavi; (3) l'omesso esame della relazione tecnica prodotta in appello per dimostrare la congruità dei corrispettivi dichiarati; (4) la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare il recupero a tassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente. Ha affermato che l'avviso impugnato era intestato e diretto esclusivamente alla società estinta; la ricorrente, quale mera socia, non era legittimata a impugnarlo in proprio, né poteva derivare la legittimazione dal fatto che l'atto le fosse stato notificato. Richiamando la giurisprudenza sulle questioni rilevabili d'ufficio e sul difetto di legitimatio ad causam, la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Le spese sono state compensate per il rilievo officioso della questione dirimente.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
ha natura sostanziale e non retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica solo alle cancellazioni richieste dalla data di entrata in vigore del decreto in poi.
art. 2495, secondo comma, c.c.
regola la responsabilità dei soci della società estinta nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, ma presuppone che l'atto sia rivolto ai soggetti legittimati e non consente la legittimazione del socio a impugnare un atto intestato solo alla società.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria e della percezione di somme da parte dei soci, ma la decisione si fonda in via assorbente sul difetto di legittimazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per denunciare omesso esame di fatti decisivi; i motivi relativi non sono esaminati nel merito per il rilievo assorbente del difetto di legittimazione.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per contestare il fondamento presuntivo dell'accertamento dei maggiori ricavi.
richiamati dalla ricorrente in relazione alla prova presuntiva e all'onere della prova della maggiore materia imponibile.
esprime il principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e della formazione del giudicato interno se il vizio non viene dedotto; la Corte richiama la relativa disciplina e le eccezioni per i vizi rilevabili in ogni stato e grado.
consente l'annullamento senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto essere proseguito per difetto originario di legittimazione.
richiamato, insieme all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, anche quale base dell'azione separata contro la socia per responsabilità verso i debiti della società estinta.
citato nel testo come base normativa del diverso avviso notificato alla socia per la responsabilità per il debito tributario della società.
Massime di principio
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non opera retroattivamente: il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società vale solo per cancellazioni dal registro delle imprese richieste nel vigore della norma.
- Un avviso di accertamento intestato esclusivamente a una società estinta non può essere impugnato in proprio dal socio, anche se l'atto sia stato a lui notificato, quando la pretesa tributaria non sia rivolta nei suoi confronti né in via solidale né sanzionatoria.
- Il socio di una società cancellata può essere destinatario di atti impositivi autonomi relativi alla propria responsabilità o alla distribuzione di utili, ma ciò non gli attribuisce la legittimazione ad agire contro un distinto atto diretto soltanto alla società.
- Il difetto originario di legittimazione ad agire elimina in radice la possibilità di prosecuzione del giudizio e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- Le censure di merito sull'accertamento tributario e sulla prova dei maggiori ricavi restano assorbite quando il ricorso sia inammissibile per carenza di legittimazione della parte che lo propone.
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