Cassazione Civile, Ordinanza n. 08120/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con recuperi a tassazione ai fini Iva, Irap e imposte sui redditi, e distinti avvisi ai soci per maggiori redditi di partecipazione. I rilievi principali riguardavano: costi ritenuti indeducibili perché di competenza di anni precedenti; sopravvenienze passive non documentate; maggiori ricavi non contabilizzati, anche in relazione all'acquisto di merce poi asseritamente inutilizzabile. La CTR aveva accolto in parte l'appello dei contribuenti, ammettendo anche la riduzione del reddito societario per effetto della rinuncia dei soci a crediti da finanziamento. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 per asserita introduzione in appello di domande nuove; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia oltre il chiesto sulla diminuzione del reddito in conseguenza della rinuncia ai crediti dei soci; 3) violazione degli artt. 101 e 109 del TUIR in relazione al corretto criterio di competenza e alla ripresa dei maggiori ricavi non contabilizzati. La Corte riteneva infondati i rilievi sulla deduzione dei costi per competenza, ma fondate le censure sulla pretesa neutralizzazione del reddito mediante rinuncia ai crediti, perché la CTR non aveva chiarito se la dichiarazione fosse mera dichiarazione di scienza o espressione di volontà, né aveva affrontato il tema del solo eventuale rimborso; inoltre reputava fondate le doglianze sui maggiori ricavi non contabilizzati per mancata dimostrazione, da parte della società, della sorte della merce acquistata e della sua effettiva esclusione dal ciclo produttivo.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha respinto la censura relativa al rilievo sui costi per competenza, ma ha accolto le censure relative alla riduzione del reddito per rinuncia ai crediti dei soci e ai maggiori ricavi non contabilizzati. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese.
Norme richiamate
nel processo tributario non possono essere proposte domande nuove in appello; la CTR non può accogliere una questione davvero nuova, ma nel caso concreto la doglianza sull'ipotesi di rimborso è stata ritenuta inammissibile anche perché non decisa dal giudice di merito.
il giudice deve pronunciarsi entro i limiti del chiesto e del pronunciato; la CTR è stata censurata per avere trattato la diminuzione del reddito come effetto della rinuncia ai crediti dei soci, a fronte di una domanda che secondo l'Agenzia era solo di annullamento del rilievo.
artt. 101 e 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
sono richiamati per il principio di competenza e per la corretta imputazione dei componenti negativi e positivi di reddito; la Corte ha escluso l'errore della CTR sui costi di competenza non ancora conoscibili al momento della chiusura del bilancio, ma ha accolto le censure sulla mancata verifica delle poste contestate.
art. 88, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
è richiamato dalla CTR come base per ritenere che le somme rinunciate dai soci non costituiscano ricavi; la Cassazione rileva però che occorreva chiarire la natura della dichiarazione e la possibilità di mera rettifica o di rimborso, non potendo la CTR limitarsi a qualificare automaticamente tali somme come portate in diminuzione del reddito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei redditi sono di regola dichiarazioni di scienza e possono essere emendate, ma il giudice deve verificare se, nel caso concreto, la posta contestata derivi invece da una scelta negoziale o imprenditoriale, cioè da una manifestazione di volontà, con conseguenze diverse sulla rettificabilità.
- Nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello impedisce di introdurre pretese non dedotte in primo grado; tuttavia il motivo di ricorso è inammissibile se censura una questione sulla quale il giudice di merito non si è pronunciato.
- Il principio di competenza impone di imputare i componenti di reddito al periodo in cui sono certo il loro ammontare e la loro riferibilità; non è erronea la deduzione nell'esercizio di ricevimento della fattura quando il costo non era ancora conoscibile in un esercizio precedente.
- Quando l'Amministrazione contesta maggiori ricavi in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova idonea della sorte dei beni e della loro effettiva mancata utilizzazione o vendita; mere allegazioni difensive non sono sufficienti a vincere la presunzione.
- La motivazione della sentenza tributaria deve confrontarsi con il nucleo delle contestazioni fiscali e spiegare perché le difese del contribuente prevalgono sulle presunzioni dell'Ufficio; la mancata considerazione dell'argomento centrale integra vizio di legge o di motivazione rilevante in cassazione.
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