Cassazione Civile, Sentenza n. 33487/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tecnimont ha chiesto il rimborso degli oneri per polizze fideiussorie (euro 1.043.396,27) versate per ottenere rimborsi IVA "accelerati" (art. 38-bis DPR 633/1972) per gli anni 2008-2011. L'Agenzia ha respinto la richiesta sostenendo che l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente si applica solo ai costi fideiussori sostenuti nell'ambito di una formale attività di accertamento (rimessi al comma 6 dell'art. 38-bis) e non ai costi relativi alle garanzie prestate per ottenere rimborsi accelerati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-bis. Le corti di merito hanno confermato il diniego; Tecnimont ha proposto ricorso per cassazione contestando l'interpretazione dell'art. 8, comma 4, e la presunta violazione dei principi comunitari relativi al rimborso IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che l'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 ha portata generale e va interpretato in modo da comprendere anche i costi delle garanzie prestate per ottenere rimborsi accelerati, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della normativa e giurisprudenza comunitaria che vietano meccanismi di rimborso che fanno correre rischi finanziari al contribuente. Il terzo motivo relativo all'incompetenza dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'Ufficio aveva comunque esaminato le istanze. La sentenza della CTR è cassata e, nel merito, il ricorso di Tecnimont è accolto. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l'Agenzia delle entrate è condannata alle spese di legittimità (liquidate in euro 20.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre accessori).
Norme richiamate
legge n. 212/2000, art. 8, comma 4 (Statuto del contribuente)
La Corte interpreta la norma in senso generale: l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie riguarda tutte le garanzie richieste dal contribuente per ottenere sospensioni, rateizzazioni o rimborsi, inclusi i rimborsi accelerati, e non è limitato alla sola attività di accertamento.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis (commi 1, 2 e 6)
Distinzione tecnica tra rimborsi "accelerati" (commi 1 e 2), per i quali il contribuente può prestare garanzia, e rimborsi nell'ambito di accertamento (comma 6). La Corte tuttavia ritiene che l'art. 8, comma 4, sia applicabile anche alle garanzie prestate per rimborsi accelerati, pur riconoscendo la diversa disciplina procedurale.
legge comunitaria 20 novembre 2017, n. 167, art. 7
Ha previsto, per i casi residui in cui è richiesta garanzia, un rimborso forfetario degli oneri fideiussori a partire dal 2017; la Corte lo considera confermativo della necessità di lenire l'onere a carico del contribuente, ma non riduttivo del diritto pregresso al ristoro degli oneri.
Direttiva 2006/112/CE (artt. 167 e 183)
Richiami ai principi comunitari che regolano i rimborsi IVA: gli Stati membri possono disciplinare le modalità di rimborso, ma il sistema non può esporre il soggetto passivo a rischi finanziari ingiustificati. La Corte usa questi principi per sostenere l'interpretazione estensiva dell'art. 8, comma 4.
Citato nella doglianza sulla competenza dell'Ufficio; la Corte dichiara la questione inammissibile per difetto di interesse perché l'Ufficio aveva comunque esaminato le istanze nel merito.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso degli oneri per garanzie fideiussorie richieste per ottenere rimborsi IVA ha portata generale: non va limitato ai soli casi di garanzie prestate nell'ambito di procedure di accertamento, ma comprende anche le garanzie per rimborsi "accelerati".
- La disciplina interna sui rimborsi IVA deve rispettare i principi comunitari: le modalità di rimborso non possono esporre il contribuente a rischi finanziari; ciò giustifica un'interpretazione favorevole all'indennizzo dei costi delle garanzie.
- L'intervento legislativo che ha introdotto rimborsi forfetari (legge n.167/2017) conferma la necessità di compensare i costi delle garanzie, ma non esclude il diritto al ristoro per i periodi anteriori alla riforma.
- Se l'Ufficio competente ha comunque esaminato le istanze nel merito, eventuali eccezioni formali di incompetenza possono risultare irrilevanti ai fini della tutela del diritto al rimborso.
- In contenziosi simili è utile richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16409/2015, 5508/2020, 9723/2023) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia a supporto della richiesta di rimborso degli oneri delle garanzie.
- Prassi consigliata: documentare sempre la necessità della garanzia come onere connesso all'ottenimento del rimborso/sospensione e richiedere il rimborso facendo espresso riferimento all'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente e ai principi UE.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33354/2023 del 30/11/2023
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33360/2023 del 30/11/2023
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33380/2023 del 30/11/2023
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33412/2023 del 30/11/2023
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33438/2023 del 30/11/2023
- Sentenza civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33456/2023 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →