Cassazione Civile, Ordinanza n. 15738/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle esattoriali emesse dalla cassa di previdenza professionale per il pagamento di contributi minimi e oneri accessori. In origine i due geometri avevano ottenuto l’annullamento delle cartelle nei gradi di merito, sul presupposto che mancassero i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla cassa. La cassa aveva poi ottenuto in cassazione l’accoglimento del proprio ricorso, con cassazione della decisione di appello e rinvio, sul rilievo che l’iscrizione all’albo professionale è sufficiente a far sorgere l’obbligo contributivo, salvo ricorrano le specifiche condizioni regolamentari di esonero. I geometri hanno quindi proposto revocazione dell’ordinanza di cassazione, deducendo errore di fatto: la Corte, nel richiamare la delibera n. 123/2009 come fonte delle condizioni di esclusione dall’obbligo di iscrizione, avrebbe in realtà attribuito a tale delibera il contenuto di un’altra delibera, la n. 124/2009, mai approvata con decreto ministeriale e quindi priva di efficacia vincolante. Sostenevano inoltre che la questione sulla delibera n. 124 fosse coperta da giudicato implicito e che l’errore fosse decisivo. La cassa si è costituita resistendo al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Anche ipotizzando un errore percettivo nel riferire alla delibera n. 123/2009 il contenuto di altra delibera, l’errore è stato ritenuto non decisivo, perché l’ordinanza revocanda si fondava sul principio generale secondo cui l’iscrizione all’albo professionale è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa, mentre le eventuali cause di esclusione devono essere provate secondo le forme regolamentari previste dalla stessa cassa. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato solo come base processuale per il deposito di memoria nel giudizio di revocazione
la Corte esclude che vi sia violazione dell’onere della prova, poiché la rilevanza degli oneri documentali deriva dalla disciplina statutaria e regolamentare della cassa
richiamata per affermare che il regolamento della cassa è coerente con i principi di equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
richiamato come parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato
delibera n. 2 del 2003 del C.d.A. della Cassa
prevede l’autocertificazione del geometra circa il mancato esercizio di attività professionale autonoma, societaria o associata e la non titolarità di partita IVA
delibera n. 123 del 2009 della Cassa
individua i casi in cui l’iscrizione del geometra dipendente presso terzi può essere esclusa, in presenza di specifiche condizioni e della relativa prova documentale
delibera n. 124 del 2009 della Cassa
indicata dai ricorrenti come delibera erroneamente richiamata; la Corte rileva che, anche a volerla considerare nel travisamento denunciato, l’errore non sarebbe decisivo
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa previdenziale di categoria, l’iscrizione all’albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente, salvo che il regolamento dell’ente preveda specifiche ipotesi di esclusione o deroga.
- La mera iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale obbligatoria, derivante da lavoro subordinato, non esclude automaticamente l’obbligo contributivo verso la cassa di categoria, trattandosi di attività potenzialmente distinte.
- Le cause di esonero dall’iscrizione o dalla contribuzione previste dal regolamento della cassa devono essere provate nelle forme e con le modalità prescritte dall’ente, perché solo così l’ente può effettuare i controlli sulle attività svolte e sui redditi prodotti.
- Nel giudizio di revocazione l’errore di fatto è rilevante solo se decisivo; se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente, il travisamento denunciato non consente l’accoglimento.
- Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. l’applicazione degli oneri documentali posti dal regolamento di un ente previdenziale, quando tali oneri discendano direttamente dalla disciplina statutaria e regolamentare vigente.
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