Cassazione Penale, Ordinanza n. 25325/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione fattuale, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e lamentando, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei gradi di merito. Con un ulteriore motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la decisione di merito non avrebbe valorizzato elementi favorevoli. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una non consentita revisione del fatto e comunque reiterativo delle doglianze di appello; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, erano stati valorizzati i precedenti penali dell'imputato, numerosi e anche specifici per fatti della stessa specie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la doglianza che mirava a contestare la destinazione a uso personale della droga, poiché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione non illogica, fondata sulla suddivisione preventiva della sostanza e sul rinvenimento di materiale per la pesatura e il confezionamento, elementi sintomatici della finalità di spaccio. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito, basata sull'assenza di elementi positivi e sui numerosi precedenti dell'imputato, anche per reati omogenei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, in forma di lieve entità.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente riconoscibili per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
La valutazione sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che può fondarsi sugli elementi ritenuti prevalenti, inclusi personalità del colpevole, entità del reato e modalità esecutive.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparenza di una censura di diritto, miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito.
- La finalità di spaccio può essere desunta da elementi sintomatici del contesto, come la preventiva suddivisione della sostanza e il possesso di strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento, anche in presenza di un dato ponderale non elevato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e coerente con gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- La presenza di precedenti penali numerosi e specifici, anche per fatti della stessa indole, può costituire valido fondamento per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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