Cassazione Penale, Sentenza n. 34187/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva insufficienza dei gravi indizi a suo carico in relazione: (i) al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando che le risultanze probatorie riconducibili ai reati in materia di stupefacenti non possano automaticamente fondare il quadro indiziario per l'associazione mafiosa; (ii) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la partecipazione dell'Attianese fosse limitata a sporadiche attività di accompagnamento/consegna a favore di un unico acquirente e non offrisse un apporto causalmente efficiente all'organizzazione. Criticava altresì la motivazione del giudice del riesame come contraddittoria e meccanicamente derivativa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per cassazione ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravì indizi a carico dell'Attianese sia in relazione all'associazione mafiosa (clan Fezza-De Vivo) sia all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La decisione ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Giacomo De Risi, le intercettazioni ambientali/telefoniche e i riscontri sul territorio come elementi congiunti idonei a dimostrare continuità, stabilità organizzativa e il ruolo operativo dell'indagato (consegne, riscossione, recupero crediti e funzioni intimidatorie). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette la concorrenza tra 416-bis e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando è dimostrabile un assetto organizzativo funzionale al narcotraffico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le risultanze (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri) dimostrassero un assetto camorristico stabile e un ruolo operativo dell'indagato, idonei a integrare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso.
art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha confermato che la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è configurabile con strutture anche poco articolate purché vi sia stabilità e idoneità dei mezzi all'attuazione degli scopi; le condotte di consegna, riscossione e recupero crediti rientrano in tale nozione.
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Le cessioni continuate di stupefacenti sono state valutate dai giudici come elementi sintomatici dell'operatività organizzata e come riscontro alle dichiarazioni collaboranti, contribuendo alla ricostruzione del ruolo dell'indagato.
Richiamato quale parametro per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in materia di misure cautelari: la Cassazione può sindacare il giudizio del merito solo nei limiti della violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Riferito in relazione alle esigenze cautelari: il riesame deve valutare non solo i gravi indizi ma anche le esigenze cautelari, e la Corte verifica la congruenza della motivazione del giudice di merito.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme richiamate come limiti della censura in cassazione: le doglianze devono indicare violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione, e il ricorso non è ammissibile quando si limiti a diversa ricostruzione dei fatti.
Principio giurisprudenziale consolidato (Cass. SU n. 1149/2008 e successive)
La giurisprudenza di legittimità ammette la concorrenza tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando è dimostrabile che il sodalizio mafioso strutturi al suo interno un assetto funzionale al narcotraffico; ciò giustifica la valorizzazione congiunta di elementi relativi al traffico e all'associazione mafiosa.
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari il sindacato sulla veridicità delle prove è limitato: occorre dimostrare violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
- Le risultanze di collaboratori di giustizia, se corroborate da intercettazioni e riscontri sul territorio, possono costituire fondamento valido per ritenere la partecipazione ad associazioni sia mafiose sia finalizzate al narcotraffico.
- La qualificazione come associazione (416-bis o art.74 DPR 309/90) richiede elementi di stabilità e continuità e non necessariamente una struttura altamente gerarchica: ruoli operativi reiterati (consegne, riscossione, recupero crediti, intimidazioni) sono indici significativi.
- Non è sufficiente, per escludere l'associazione, sostenere che le condotte siano isolate o occasionali: è necessario dimostrare che le cessioni e i comportamenti non si inseriscano in un progetto organizzato e stabile.
- La mera critica generale alla valutazione probatoria del giudice di merito, senza specifiche indicazioni di illogicità o violazioni di legge, difficilmente è efficace in cassazione.
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