Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45408/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte di appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello di Antonio Veneziano avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 febbraio 2020. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 operava per l'intero periodo emergenziale e pertanto il termine per il deposito dei motivi d'appello e quello per proporre l'appello dovevano essere computati tenendo conto della sospensione integrale (con conseguente tempestività dell'appello depositato il 18 settembre 2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella sostanza, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il Collegio ha ritenuto che: dalla data della lettura del dispositivo decorreva il termine per il deposito della motivazione (riserva di 90 giorni), tale termine è stato sospeso per effetto delle norme emergenziali COVID (art. 83 d.l. 17/3/2020 e proroga dall'art. 36, comma 1, d.l. 23/2020 fino all'11/5/2020), la decorrenza è ripresa il 12 maggio 2020; i calcoli hanno portato alla conclusione che l'appello del 18/9/2020 era tempestivo. Tuttavia, alla data dell'11/5/2022 era intervenuta la prescrizione del reato (con 64 giorni di sospensione della prescrizione imputabili alla normativa emergenziale), per cui la Corte ha dichiarato estinto il reato e ha annullato la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre chiarito che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione di tutti i termini processuali, ivi compresi quelli per il deposito della sentenza

    La sospensione ex art. 83 interrompe la decorrenza dei termini processuali in corso (compreso il termine per il deposito della motivazione), per il periodo indicato dal decreto; i giorni trascorsi prima della sospensione vanno computati e la decorrenza riprende dopo la cessazione della sospensione

  • art. 36, comma 1, decreto-legge 23/2020

    proroga fino all'11 maggio 2020 del termine di sospensione previsto dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Ha prorogato l'effetto sospensivo della normativa emergenziale fino all'11 maggio 2020, con la conseguenza che la ripresa della decorrenza dei termini avviene dal 12 maggio 2020

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che questa causa non estingue il reato nella sua materialità storica e giuridica, mentre la prescrizione estingue il reato e, se intervenuta, rappresenta un esito piu favorevole che prevale

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle cause di improcedibilità: la Corte ha verificato l'assenza di elementi tali da imporre la dichiarazione di improcedibilità ai sensi di tale disposizione

  • Artt. 81 cpv. e 393 cod. pen.

    Indicano i reati originariamente contestati all'imputato; la decisione sulla prescrizione e sull'eventuale esclusione di punibilità si applica al quadro fattuale così contestato

Massime di principio

  • La sospensione dei termini processuali disposta per emergenze (es. art. 83 d.l. 17/3/2020) interrompe la decorrenza dei termini in corso, compresi quelli per il deposito della sentenza; è necessario computare i giorni trascorsi prima della sospensione e riprendere la decorrenza alla cessazione della sospensione.
  • Le proroghe successive (es. art. 36 d.l. 23/2020) devono essere considerate nel calcolo complessivo: verificare le date esatte di inizio e fine della sospensione per determinare la ripresa della decorrenza.
  • In caso di riserva dei motivi per il deposito della motivazione (termine di 90 giorni), il termine inizia a decorrere dalla lettura del dispositivo e resta sospeso per il periodo emergenziale; solo dopo la ripresa decorrono i giorni residui.
  • Il termine per proporre l'appello (45 giorni, se applicabile) decorre una volta esaurito il periodo previsto per il deposito della sentenza e dopo la ripresa della decorrenza sospesa; va considerata anche la sospensione feriale quando applicabile.
  • La prescrizione del reato può intervenire anche dopo che un vizio di calcolo dei termini sia stato rettificato e l'appello dichiarato tempestivo: occorre calcolare parallelamente i termini di prescrizione includendo eventuali sospensioni straordinarie.
  • Se sussistono sia la prescrizione che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale in quanto estintiva del reato e quindi piu favorevole per l'imputato.
  • Per contestare una dichiarazione di tardività è fondamentale documentare con precisione le date della pronuncia, del deposito della motivazione, l'effetto di eventuali sospensioni normative e i giorni già decorsi prima della sospensione; errori nel computo possono determinare un diverso esito sulla tempestività dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.