Cassazione Civile, Ordinanza n. 18471/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto alla commissione tributaria regionale la revocazione di una precedente sentenza d'appello, deducendo un errore di fatto: la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso originario fosse stato accolto solo parzialmente, mentre sarebbe stato accolto integralmente. La CTR ha rigettato la revocazione osservando che l'errore, se esistente, era ascrivibile alla sentenza di primo grado e non a quella d'appello oggetto di revocazione, e comunque la sentenza di primo grado era ormai definitiva. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che la revocazione sarebbe esperibile solo contro sentenze d'appello o di unico grado e non contro sentenze di primo grado; il secondo per violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando l'illegittimità della compensazione integrale delle spese nel giudizio di merito in assenza di novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR: in tema di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., possono essere impugnate per errore di fatto le sentenze d'appello, mentre gli errori della sentenza di primo grado vanno dedotti con l'impugnazione ordinaria e, se non fatti valere, restano preclusi; non è quindi possibile colpire in revocazione la sentenza d'appello per un errore che appartenga solo alla sentenza di primo grado, divenuta definitiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Norme richiamate
la revocazione per errore di fatto è esperibile avverso la sentenza d'appello o di unico grado, non per rimettere in discussione errori imputabili alla sentenza di primo grado ormai passata in giudicato se non dedotti con l'impugnazione ordinaria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato
invocato in relazione alla compensazione delle spese di lite nel processo tributario; il motivo è rimasto assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. può colpire la sola decisione che contiene l'errore denunciato; non è utilizzabile per far valere, in via indiretta, errori della sentenza di primo grado se questi erano deducibili con l'appello e non sono stati tempestivamente fatti valere.
- Gli errori di fatto della sentenza di primo grado, una volta non dedotti nel gravame ordinario, non possono essere riesaminati tramite revocazione proposta contro la sentenza d'appello che non riproduca il medesimo errore.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è respinto in relazione alla correttezza della struttura logica della decisione impugnata, il secondo motivo relativo a questione dipendente può risultare assorbito.
- Nel processo tributario, la censura sulla compensazione delle spese presuppone che il motivo sia scrutinabile solo se non precluso o assorbito dalla soluzione data alla questione principale.
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