Cassazione Civile, Ordinanza n. 12790/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto di un lavoratore di partecipare a corsi di formazione e sicurezza organizzati dal datore di lavoro in orari non coincidenti con il suo turno ordinario e con possibile incidenza economica, poiché una parte dell’attività formativa sarebbe stata qualificata come lavoro straordinario retribuito con le relative maggiorazioni. Il lavoratore chiedeva di accertare che la formazione dovesse svolgersi necessariamente durante il proprio orario ordinario di lavoro e senza oneri economici, di dichiarare legittimo il suo rifiuto a frequentare corsi collocati fuori turno e di far dichiarare nulla la misura datoriale di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme trattenute. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che la formazione in materia di sicurezza dovesse rientrare nel monte ore ordinario e non potesse essere esigibile come straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha condiviso l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui l’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 impone che la formazione avvenga "durante l’orario di lavoro", ma tale espressione non va riferita al turno ordinario del singolo dipendente; essa comprende anche il tempo di lavoro esigibile al di fuori dell’orario ordinario, di legge o contrattuale, con diritto alla retribuzione e alle eventuali maggiorazioni per straordinario. Poiché nel caso concreto al lavoratore era stata offerta più volte la possibilità di frequentare il corso senza oneri economici nella propria città o in sede vicina, il suo rifiuto è stato considerato illegittimo, in violazione anche del dovere di partecipazione ai programmi di formazione e addestramento di cui all’art. 20, lett. h), d.lgs. n. 81/2008. La decisione impugnata è stata quindi confermata e il ricorso respinto, con condanna del lavoratore alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la formazione dovesse svolgersi nell’orario ordinario; la Corte non accoglie tale lettura e valorizza la nozione ampia di orario di lavoro.
art. 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008
"durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"
l’espressione "durante l’orario di lavoro" comprende anche prestazioni esigibili fuori dall’orario ordinario, di legge o contrattuale; il tempo di formazione è tempo di lavoro retribuito, con eventuali maggiorazioni.
art. 20, lett. h), d.lgs. n. 81/2008
il lavoratore ha il dovere di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
la formazione e l’informazione dei lavoratori sono misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
art. 1, comma 2, legge n. 66/2003
"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"
la nozione di orario di lavoro è ampia e ricomprende anche attività svolta oltre l’orario ordinario; tale definizione orienta l’interpretazione dell’art. 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008.
norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La locuzione "durante l’orario di lavoro" contenuta nella disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza non va intesa in senso rigido come coincidente con il solo turno ordinario del singolo dipendente, ma comprende anche il tempo di lavoro esigibile oltre l’orario normale o contrattuale.
- La formazione obbligatoria ex d.lgs. n. 81/2008 deve essere assicurata dal datore senza oneri economici per il lavoratore; ciò non esclude che, se collocata fuori dall’orario ordinario, il tempo impiegato sia comunque retribuito come lavoro prestato, con le eventuali maggiorazioni dovute.
- Il lavoratore ha un dovere di collaborazione e di partecipazione ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro in materia di sicurezza; il rifiuto ingiustificato può legittimare misure organizzative o disciplinari coerenti con la finalità preventiva della normativa.
- Nell’interpretazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro deve prevalere una lettura coerente con la ratio di tutela della salute e dell’incolumità collettiva dei lavoratori, anche quando ciò comporti un sacrificio dell’interesse individuale a concentrare la formazione nel solo proprio turno ordinario.
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