Cassazione Civile, Ordinanza n. 33625/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte tributaria di secondo grado aveva annullato una cartella di pagamento notificata via PEC per IVA, IRES, sanzioni e interessi relativi al periodo d'imposta 2014. La cartella recava l'indicazione che le somme derivavano da controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e/o dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, e che era stata preceduta da comunicazione di irregolarità. La sentenza d'appello aveva ritenuto illegittima la pretesa perché l'amministrazione non avrebbe provato la natura del controllo e la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo, ravvisando un difetto di contraddittorio endoprocedimentale. Con l'unico motivo di ricorso si è denunciata violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., sostenendo che la cartella indicava chiaramente il titolo del credito e il tipo di controllo effettuato, che nel controllo automatizzato non è dovuto il contraddittorio preventivo salvo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e che era invece il contribuente a dover provare i fatti impeditivi dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, il contraddittorio preventivo non è imposto in via generale ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, la mancata comunicazione di irregolarità non determina nullità né comporta la riduzione o l'esclusione di sanzioni e interessi. La Corte ha osservato che la cartella riportava espressamente il fondamento del recupero e la previa comunicazione di irregolarità, sicché la decisione di appello era viziata da un'erronea inversione dell'onere della prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte tributaria di secondo grado competente anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato consente la liquidazione sulla base dei dati già in possesso dell'amministrazione; non impone un contraddittorio preventivo generalizzato e la cartella può fondarsi sui dati della dichiarazione e sugli esiti del controllo cartolare.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come possibile base del controllo automatizzato relativo all'IVA, in combinazione con l'art. 36-bis, per indicare il titolo del credito iscritto a ruolo.
L'onere di provare i fatti impeditivi dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente che contesta la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'erronea presunzione posta dalla sentenza di appello circa la necessità di prova ulteriore da parte dell'amministrazione.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la cartella e la sua indicazione del titolo del credito operano come presunzione a favore dell'amministrazione quanto al procedimento seguito.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
La sua disciplina sulle sanzioni e sugli interessi non consente di desumere la loro non debenza o riduzione per il solo fatto dell'omissione della comunicazione di irregolarità, quando questa non sia dovuta.
art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in contrapposizione al controllo automatizzato: è una fattispecie diversa, con una sia pur ridotta attività istruttoria e con obbligo di comunicazione a pena di nullità.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di denunciata violazione di legge su cui il ricorso è stato proposto.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie ex art. 36-bis, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio in via generale, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Se la cartella di pagamento indica chiaramente che l'iscrizione a ruolo deriva da controllo automatizzato e riporta il relativo titolo, la motivazione del recupero deve essere valutata alla luce di quanto espresso nell'atto, senza pretendere una prova ulteriore del procedimento seguito quando il dato risulta già formalmente enunciato.
- La mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente nullità della cartella né la non debenza di sanzioni e interessi, quando la comunicazione non era dovuta perché il recupero riguarda somme risultanti dalla dichiarazione non pagate.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, grava sul contribuente che contesti la pretesa l'onere di allegare e provare i presupposti che escludono il debito o che rendono obbligatoria la comunicazione preventiva.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis è distinto dal controllo formale ex art. 36-ter: solo quest'ultimo presuppone un'attività istruttoria, seguita a pena di nullità dalla comunicazione dell'esito del controllo.
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