Cassazione Civile, Ordinanza n. 11378/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da un Comune avverso un precetto intimato da una società per il pagamento di una somma rilevante. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere. La società aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato improcedibile per tardiva costituzione in giudizio: pur essendo stata la citazione in appello notificata tempestivamente, l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c. La società ricorrente sostiene che il deposito telematico si sarebbe perfezionato tempestivamente con la ricevuta di avvenuta consegna PEC del 24 febbraio 2022, e che il successivo rifiuto della cancelleria dipendeva soltanto da una irregolarità del deposito, legata a un file non conforme; deduce inoltre che tale irregolarità sarebbe stata sanata con rinnovazione del deposito prima della prima udienza. Con il secondo motivo invoca la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., assumendo che l'errore non sarebbe a sé imputabile e che il rigetto dell'istanza sarebbe stato immotivato o comunque fondato sulla sola perentorietà del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova e non dedotta nei gradi di merito, la censura relativa alla legittimità del rifiuto del deposito da parte della cancelleria e alla concreta anomalia del fascicolo telematico. Ha inoltre giudicato infondato il motivo sul perfezionamento del deposito telematico, affermando che il consolidamento dell'effetto di tempestivo deposito presuppone l'esito positivo dei controlli successivi e la quarta PEC di accettazione; nel caso concreto, ricevuta la terza PEC che segnalava un'anomalia, la parte avrebbe dovuto attivarsi immediatamente e rinnovare il deposito, non potendo confidare sulla tempestività iniziale se l'operazione non si era conclusa positivamente. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo sulla rimessione in termini, perché generico e non diretto contro la ratio decidendi della corte territoriale, la quale aveva escluso la prova di un malfunzionamento del sistema e aveva compiuto una valutazione di fatto sull'assenza di causa non imputabile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio oppositivo avverso l'esecuzione, nel cui ambito si collocava il giudizio di merito originario.
richiamato per il termine di iscrizione a ruolo dell'appello.
richiamato per il termine e le modalità della costituzione in appello.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della mera irregolarità sanabile del deposito.
richiamato per sostenere i limiti del rifiuto del deposito da parte del cancelliere.
art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato nel quadro della disciplina del deposito telematico degli atti processuali.
art. 13, secondo comma, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato tra le norme tecniche del processo civile telematico.
art. 73 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368
richiamato nel quadro delle regole tecniche/processuali sul deposito.
la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile, cioè un evento con carattere di assolutezza e non una mera difficoltà o impossibilità relativa.
richiamato solo per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito può considerarsi definitivamente tempestivo solo se l'invio si perfeziona con esito positivo dell'intera procedura e con la successiva conferma di accettazione da parte della cancelleria; la sola ricevuta di avvenuta consegna non basta quando intervenga un successivo rifiuto o una anomalia del deposito.
- Se la terza PEC segnala un errore o un'anomalia nel deposito, la parte ha l'onere di attivarsi immediatamente e di rinnovare l'atto senza attendere l'esito negativo definitivo, soprattutto se il deposito è effettuato a ridosso della scadenza del termine.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di fatti o questioni che richiedono accertamenti sul contenuto del fascicolo telematico è inammissibile per novità, se non risulta specificamente allegata e documentata la loro deduzione nei gradi di merito.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede la prova di una causa non imputabile, intesa come evento assolutamente impeditivo e non come mera difficoltà operativa o errore procedurale imputabile al richiedente; la relativa valutazione appartiene al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o non correlata alla specifica ragione del rigetto è inammissibile.
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