Cassazione Penale, Ordinanza n. 22811/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha contestato la propria partecipazione alla coltivazione di cannabis, sostenendo in sostanza che il proprio contributo non integrasse concorso nel reato contestato e chiedendo la riqualificazione della condotta in favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio già esaminati dai giudici di merito, oltre che perché riproduttivo di censure già dedotte in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura mirava a una non consentita rivisitazione del materiale probatorio e riproponeva argomenti già trattati in appello. Ha inoltre ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'osservazione diretta della condotta da parte degli operanti e la conseguente desumibile consapevolezza dell'imputato circa il contributo materiale prestato all'attività illecita. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la condotta di coltivazione/illecita detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, oggetto della condanna confermata in fatto
richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale; la Corte ne esclude l'applicabilità perché il favoreggiamento non è configurabile nel corso di consumazione di un reato permanente
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione in fatto già compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il favoreggiamento personale non è configurabile quando la condotta agevolatrice sia posta in essere durante la consumazione di un reato permanente, poiché l'agevolazione si risolve, di regola, in un concorso nel reato presupposto, almeno sotto il profilo morale.
- Quando la motivazione di merito valorizza un'osservazione diretta della condotta e ne trae logicamente la consapevolezza del contributo all'illecito, la censura di legittimità che mira a negare tale ricostruzione fattuale è inammissibile se non denuncia specifici vizi logici o giuridici.
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