Cassazione Civile, Ordinanza n. 35535/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a un avvocato il pagamento di contributi alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, a decorrere dal 2011, a seguito di iscrizione d'ufficio del professionista. Il giudice di merito aveva accertato la non debenza delle somme, ritenendo prescritto il credito contributivo: per i contributi dovuti in relazione al reddito professionale la prescrizione quinquennale decorreva dalla scadenza legale per il versamento delle imposte sui redditi; per l'anno d'imposta 2011, la scadenza era indicata nel 16 luglio 2012. La Corte d'appello aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., perché non risultava un doloso occultamento dei dati rilevanti da parte del professionista: pur non avendo compilato il quadro RR, egli aveva comunque indicato tutti i redditi prodotti, rendendo possibile la verifica. In Cassazione l'INPS proponeva un unico motivo, ma l'ordinanza non entra nel merito del motivo perché rileva un vizio processuale: il ricorrente non aveva depositato il ricorso nei termini prescritti, con conseguente improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'INPS per omesso deposito del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., richiamando la giurisprudenza sul carattere preclusivo di tale omissione. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta contro la sentenza d'appello che aveva confermato la prescrizione del credito contributivo. L'INPS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'omesso deposito del ricorso per cassazione determina l'improcedibilità del ricorso.
Il controricorrente ha resistito con controricorso e memoria nel procedimento camerale.
La sospensione della prescrizione per doloso occultamento non ricorre quando il professionista abbia comunque indicato i redditi prodotti, rendendo agevole la verifica della posizione contributiva.
È la base normativa dell'iscrizione alla gestione previdenziale dei professionisti interessati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, ove ne ricorrano i presupposti, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento dei dati presuppone una condotta realmente idonea a impedire all'ente creditore la conoscenza della posizione debitoria; essa non opera se i dati reddituali essenziali siano comunque desumibili dalla dichiarazione del contribuente.
- Ai fini del recupero di contributi dovuti dal professionista, la decorrenza della prescrizione va collegata alla loro esigibilità secondo la disciplina applicabile alla contribuzione richiesta.
- L'indicazione incompleta o irregolare di alcuni dati fiscali non basta, da sola, a integrare il doloso occultamento se l'amministrazione è comunque posta in condizione di verificare il reddito prodotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35398/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021
- ordinanza_civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →