Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31813/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di una quota di terreno edificabile. La controversia è passata in appello davanti alla CTR della Sardegna, che ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo applicabile il regime di rideterminazione del valore del terreno ex art. 7 della L. n. 448/2001, poiché il contribuente aveva fatto redigere perizia giurata e versato l'imposta sostitutiva del 4%. Secondo la CTR, il solo fatto che nel contratto di vendita fosse stato indicato un corrispettivo inferiore al valore periziato non comportava la decadenza dal beneficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell'art. 7 della L. n. 448/2001: sosteneva che il contribuente non avesse fornito prova delle ragioni del prezzo inferiore al valore di perizia e che, in mancanza di ulteriori elementi, l'Ufficio potesse determinare la plusvalenza secondo i criteri ordinari, assumendo la decadenza dal regime agevolativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2321/2020, secondo cui l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con perizia giurata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448/2001 non determina la decadenza dal beneficio dell'imposta sostitutiva, né consente all'Amministrazione di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene per il solo scostamento tra prezzo pattuito e valore periziato. La Corte ha osservato che il diverso potere dell'Ufficio di contestare l'incongruità del valore di perizia resta estraneo al motivo di ricorso, che riguardava esclusivamente la pretesa decadenza dal beneficio. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    disciplina le plusvalenze imponibili; nel caso concreto l'Ufficio vi aveva fatto riferimento per sostenere l'accertamento della plusvalenza secondo i criteri ordinari, ma la Corte ha escluso che il solo scostamento dal valore periziato comporti decadenza dal regime agevolativo.

  • art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    indica i criteri generali di determinazione della plusvalenza; la Corte ha ritenuto che non possano essere applicati in sostituzione del regime di rivalutazione solo perché il corrispettivo di vendita sia inferiore al valore periziato.

  • art. 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448

    consente la rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva; la Corte ha affermato che il beneficio non viene meno se nell'atto di vendita è pattuito un prezzo inferiore al valore di perizia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, invocata quale parametro formale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto Amministrazione dello Stato soggetta al meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze su terreni edificabili o agricoli, la rideterminazione del valore mediante perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva conserva efficacia anche se nell'atto di cessione è indicato un corrispettivo inferiore al valore periziato.
  • Il mero scostamento tra prezzo di vendita e valore risultante dalla perizia non integra, di per sé, una causa di decadenza dal beneficio fiscale previsto dall'art. 7 della L. n. 448/2001.
  • L'Amministrazione finanziaria non può, per il solo fatto che il prezzo di vendita sia inferiore al valore periziato, liquidare la plusvalenza secondo il criterio ordinario del valore storico del bene, se il contribuente ha validamente esercitato l'opzione di rivalutazione.
  • Resta distinto e non precluso dal regime agevolativo il potere dell'Ufficio di contestare, con autonoma e specifica motivazione, la correttezza del valore periziato o altri elementi di fatto idonei a incidere sulla dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.