Cassazione Civile, Ordinanza n. 04909/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda con cui un ex coniuge ha chiesto il rimborso delle somme spese negli anni Novanta per realizzare e/o ristrutturare un appartamento adibito a casa familiare, costruito su un'area originariamente riferita a soggetti terzi poi divenuti proprietari solo nel 2005. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stata invece accolta parzialmente e i nuovi proprietari sono stati condannati, in solido, al pagamento di una somma a titolo di arricchimento senza causa. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2041, 2042, 143, 192 e 1150 c.c., sostenendo che l'azione di arricchimento fosse inapplicabile perché l'arricchimento sarebbe stato mediato, derivante da un rapporto coniugale e da lavori eseguiti per la casa familiare, inoltre perché esisterebbero rimedi tipici più appropriati; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992 per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che il giudice d'appello avesse deciso su una domanda non proposta in primo grado, qualificando per la prima volta la pretesa come azione ex art. 2041 c.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe ricostruito in modo incoerente sia la qualità dei convenuti sia il titolo della pretesa e il momento in cui sarebbe sorto il diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel caso concreto non fosse configurabile l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. perché la causa dello spostamento patrimoniale non era assente: le spese erano state sostenute per migliorare la casa coniugale e avrebbero dovuto semmai essere fatte valere tramite i rimedi tipici collegati al rapporto coniugale e possessoria/comunionale. In particolare, la Corte ha osservato che non si trattava di spese "senza causa", né la morte dell'ex coniuge poteva trasformare una pretesa altrimenti fondata in un'azione di arricchimento. Il primo motivo ha quindi assorbito gli altri. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'azione generale di arricchimento richiede l'assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale; non è utilizzabile quando l'arricchimento derivi da un rapporto o da un titolo tipico ancora apprezzabile come causa del depauperamento.
La sussidiarietà dell'azione impedisce il ricorso all'arricchimento senza causa quando l'attore possa far valere un rimedio tipico correlato al rapporto sostanziale da cui è scaturita la spesa.
Le spese sostenute per soddisfare i bisogni della famiglia e per rendere più adeguata la casa comune si collocano nel rapporto coniugale, non in un arricchimento privo di causa verso terzi.
La restituzione delle somme personali impiegate nel patrimonio comune è rimedio tipico da considerare nel contesto della crisi coniugale e dello scioglimento della comunione.
Il possessore può chiedere l'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa, se sussistono i presupposti di legge; tale rimedio tipico esclude il ricorso all'azione generale di arricchimento quando sia astrattamente esperibile.
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocato dai ricorrenti per sostenere che la corte d'appello avesse deciso su una domanda non proposta in primo grado.
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione del divieto di domande nuove nel giudizio di appello.
È evocato quale parametro di validità della motivazione della sentenza, asseritamente illogica e contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei confronti della qualificazione dell'azione ex art. 2041 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato come norma di deduzione della nullità della sentenza per ultrapetizione e per vizio motivazionale.
Richiamato solo dalla difesa ricorrente per sostenere, in via analogica, che un eventuale obbligo verso il terzo presupporrebbe un acquisto a titolo gratuito; la Corte non fonda su tale norma la decisione.
Non è espressamente discusso nella ratio decidendi, ma resta implicito nel ragionamento sull'onere di provare l'assenza di causa dell'arricchimento.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è esperibile solo se manca una valida causa giustificativa dello spostamento patrimoniale; se il depauperamento è riconducibile a un rapporto tipico o a un rimedio specifico, l'azione è preclusa.
- La sussidiarietà dell'azione di arricchimento va verificata in concreto ma resta ancorata all'esistenza di rimedi tipici astrattamente praticabili in relazione al rapporto sostanziale da cui deriva la pretesa.
- Le spese sostenute per l'abitazione familiare e per migliorie apportate nell'ambito del rapporto coniugale non possono essere automaticamente trasferite, alla rottura del vincolo, su soggetti terzi successivamente divenuti proprietari, se la causa originaria dell'esborso permane nel rapporto matrimoniale.
- La morte dell'obbligato principale o l'intervenuto mutamento della titolarità del bene non elimina di per sé la causa del pagamento e non consente di convertire una pretesa tipica in azione di arricchimento senza causa.
- Quando il giudice di merito qualifichi per la prima volta la domanda, il controllo di legittimità deve verificare se tale qualificazione alteri o meno il petitum e la causa petendi originariamente dedotti.
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