Cassazione Civile, Ordinanza n. 12685/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte della madre dell'attuale resistente, della nuda proprietà di un appartamento a favore dei ricorrenti. L'erede della venditrice ha agito sostenendo che il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita non fosse stato in realtà pagato, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del contratto per venir meno della causa e, in subordine, la risoluzione per inadempimento. Ha inoltre chiesto la restituzione di somme prelevate dal conto della de cuius: una somma di denaro utilizzata per aprire un libretto postale cointestato a uno dei convenuti e un'ulteriore somma impiegata per costituire una polizza vita con la stessa beneficiaria. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando la risoluzione della compravendita e condannando una delle convenute alla restituzione di € 19.089,42. I soccombenti hanno ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1453 e 1206 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non provato il pagamento del prezzo e nel ravvisare un inadempimento di non scarsa importanza; (2) violazione dell'art. 1920 c.c., contestando la condanna alla restituzione delle somme e la qualificazione della polizza vita e dei rapporti bancari come donazione indiretta; (3) violazione di norme di diritto in relazione alla restituzione delle somme prelevate dal conto, ma in realtà lamentando una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il pagamento con assegno bancario non estingue l'obbligazione se il titolo non è incassato e che la prova del mancato pagamento era stata correttamente tratta dalla documentazione bancaria e dal comportamento delle parti; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui la cointestazione del conto fa presumere la contitolarità ma tale presunzione è solo relativa e può essere superata con prova contraria; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento degli acquirenti e aveva condannato una delle convenute alla restituzione delle somme ritenute di pertinenza dell'erede. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha qualificato il mancato pagamento del prezzo come inadempimento non di scarsa importanza.
richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione, centrata sulla mancata prova del pagamento del prezzo con assegno bancario.
invocato per contestare la restituzione delle somme e la qualificazione della polizza vita; la censura è stata respinta perché la ricostruzione del giudice di merito non è stata scalfita.
la cointestazione del conto corrente attribuisce ai cointestatari la qualità di creditori o debitori solidali verso i terzi e nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità del rapporto, salva prova contraria.
art. 1298, secondo comma, c.c.
la presunzione di contitolarità derivante dalla cointestazione opera come inversione dell'onere della prova e può essere vinta con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il pagamento del prezzo mediante assegno bancario non estingue l'obbligazione se il titolo non viene effettivamente incassato; la consegna dell'assegno ha normalmente effetto pro solvendo, salvo diversa volontà delle parti.
- La dichiarazione contenuta nel rogito circa la ricezione di un assegno bancario non vale, di per sé, come quietanza liberatoria dell'avvenuto adempimento: essa attesta la consegna del titolo, non l'effetto liberatorio, che si produce solo con la riscossione.
- Ai fini della prova del pagamento del prezzo, il debitore deve provare l'emissione e la consegna del titolo, mentre il creditore può vincere tale prova dimostrando il mancato incasso; tale prova negativa non è impossibile quando il titolo resti nella disponibilità del creditore o emergano elementi documentali convergenti.
- La cointestazione di un conto corrente comporta una presunzione relativa di contitolarità del rapporto e una corrispondente inversione dell'onere probatorio, ma la presunzione può essere superata con prova contraria anche per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie operate dal giudice di merito.
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