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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34409/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il recupero di somme asseritamente dovute dal proprio ex assistito a titolo di tassa di registro collegata a un decreto ingiuntivo professionale e alla successiva esecuzione forzata. L’opponente sosteneva di avere già integralmente soddisfatto il credito del legale con la procedura esecutiva e chiedeva, inoltre, di far valere nei confronti dell’ex difensore domande riconvenzionali di risarcimento danni per responsabilità professionale e per lite temeraria, oltre alla ripetizione di asserite somme indebitamente percepite. In appello, dopo il rigetto delle sue pretese in primo grado, il ricorrente lamentava: l’erronea qualificazione come nuova della domanda risarcitoria; l’omessa considerazione delle responsabilità professionali dell’avvocato; l’omesso esame delle prove; e l’erroneo rigetto della domanda restitutoria. Nel ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione delle norme su riassunzione e domande nuove, sostenendo che dopo la pronuncia di incompetenza la riassunzione avrebbe potuto contenere la domanda risarcitoria e che, comunque, si trattava di mera emendatio della domanda originaria; 2) violazione delle norme sulla responsabilità professionale e sul risarcimento del danno, per non avere i giudici di merito riconosciuto la colpa professionale del legale; 3) violazione delle norme sulla responsabilità aggravata e sulle condotte processuali abusive, assumendo che il danno da lite temeraria fosse provato e liquidabile anche equitativamente; 4) violazione delle norme su indebito, compensazione e arricchimento senza causa, censurando il rigetto della domanda di ripetizione delle somme e sostenendo che il legale fosse comunque tenuto a restituire quanto incassato in eccesso; 5) nullità della sentenza per omesso esame delle prove e richiesta di rivalutazione del merito; 6) violazione delle norme sulle spese, contestando la liquidazione e la mancata compensazione. In memoria il ricorrente chiedeva inoltre questioni sulla camera di consiglio non partecipata e la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente le doglianze del ricorrente contro il rito camerale non partecipato, affermando la legittimità costituzionale e processuale dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché il ricorrente non aveva confrontato adeguatamente le censure con la ratio decidendi e non aveva riportato in modo sufficiente il contenuto delle domande originarie e riassunte; inoltre ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la riassunzione ex art. 50 c.p.c. conserva l’unitarietà del processo, ma nel caso concreto la censura era comunque carente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ragione decisiva posta a base del rigetto della domanda restitutoria, ossia la difetto di legittimazione passiva dell’ex difensore rispetto alla ripetizione dell’eventuale pagamento in eccesso, spettando semmai azione verso la compagnia assicuratrice/debitrice. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la liquidazione delle spese era corretta secondo i parametri applicabili e la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le parti resistenti e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per l’eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio monitorio/oppositivo.

  • art. 33 Codice del consumo

    Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale del foro del consumatore e la soggezione dell’avvocato alla disciplina consumeristica.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la riassunzione dopo declaratoria di incompetenza non instaura un nuovo processo, ma prosegue il giudizio originario conservandone gli effetti sostanziali e processuali.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nel corso del giudizio di merito per la sospensione dell’opposizione in attesa della definizione delle questioni riconvenzionali.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato per la responsabilità aggravata; la Corte non esamina nel merito la pretesa perché i motivi sono inammissibili o non colgono la ratio decidendi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della responsabilità professionale e delle condotte illecite asseritamente abusive.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale asseritamente derivato dalle condotte del legale.

  • art. 1189 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il pagamento esuberante effettuato in esecuzione di un provvedimento giudiziale di assegnazione non è liberatorio per la compagnia assicuratrice come se vi fosse apparenza del diritto.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta compensazione legale.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta compensazione giudiziale.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la ripetizione dell’indebito.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l’asserito arricchimento senza causa del legale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censure di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio e l’omesso esame di prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione e contenuto del provvedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento alla dedotta nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che in memoria istruttoria fosse stata solo precisata, e non mutata, la domanda di risarcimento.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la riproposizione delle domande in appello.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle istanze istruttorie non esaminate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova rispetto ai fatti costitutivi delle domande risarcitorie.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alla struttura dell’atto di appello.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di poteri del giudice di appello.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di compensazione delle spese.

  • art. 185-bis c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sul procedimento di appello.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sul procedimento di appello.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per contestare la camera di consiglio non partecipata e, più in generale, la tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il giusto processo e la ragionevole durata, sia contro il rito camerale sia a sostegno delle censure di merito.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dal ricorrente per la tutela della persona e dei diritti fondamentali lesi dalle condotte asseritamente abusive.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per il diritto a un equo processo e al contraddittorio.

  • D.M. 10 marzo 2014

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte afferma che la liquidazione effettuata era corretta secondo i parametri applicabili.

  • D.M. 37/2018

    Richiamato dalla Corte per la liquidazione delle spese in appello secondo i parametri vigenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il rito camerale non partecipato è conforme ai principi costituzionali e convenzionali e non comporta nullità del decreto di fissazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla possibilità di rimessione all’udienza pubblica in caso di particolare rilevanza.

  • art. 28766 del 2017

    Richiamata come precedente sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

  • Cass. Sez. U. 4315/2020

    Richiamata per la dichiarazione dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La riassunzione della causa a seguito di declaratoria di incompetenza, se tempestiva, non dà luogo a un nuovo processo ma alla prosecuzione di quello originario; la parte che invochi la novità o l’emendatio della domanda deve indicare in modo preciso il contenuto delle domande formulate nei diversi atti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato di legittimità riguarda solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, mentre il giudice di merito può motivare per sintesi senza dover confutare singolarmente ogni elemento istruttorio.
  • Una doglianza è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, censurare il rigetto di una domanda restitutoria senza misurarsi con il decisivo rilievo della carenza di legittimazione passiva non consente l’esame nel merito.
  • La compensazione delle spese processuali non costituisce un diritto della parte, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge e dei parametri tariffari applicabili.
  • Il rito camerale non partecipato in cassazione, previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché assicura il contraddittorio cartolare e non priva le parti della possibilità di svolgere osservazioni e memorie.
  • In presenza di pagamento eseguito in forza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, l’eventuale eccedenza non può essere automaticamente ricondotta a una liberazione del terzo o del soggetto che ha ricevuto la somma; l’azione restitutoria va indirizzata verso il soggetto effettivamente legittimato passivamente secondo la struttura del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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