Cassazione Penale, Ordinanza n. 15179/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano generici e meramente ripetitivi di censure già disattese con argomentazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione, ai fini della vendita, di 427 CD musicali contraffatti e per la ricettazione dei medesimi supporti. Il ricorso contestava la correttezza della motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte nel merito. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato il dato che i CD erano in parte esposti sulla bancarella e in parte collocati sotto di essa, erano privi di marchio SIAE, risultavano abusivamente duplicati e non era stata prodotta documentazione fiscale idonea a provarne la lecita provenienza. La Corte ha ritenuto che tali elementi consentissero di desumere la messa in vendita di opere dell'ingegno abusivamente duplicate e che non fosse necessaria una perizia per accertare la duplicazione illecita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
detenzione per la vendita di n. 427 CD musicali contraffatti
La detenzione finalizzata alla vendita di supporti musicali abusivamente duplicati integra la fattispecie incriminatrice richiamata, quando i dati fattuali accertati consentano di inferire la provenienza illecita e la destinazione commerciale del materiale.
La condotta di detenzione e commercializzazione di beni di provenienza illecita integra anche il reato di ricettazione, ove sia desumibile la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di CD o altri supporti musicali contraffatti, la prova della detenzione a fini di vendita e dell'abusiva duplicazione può essere desunta da elementi fattuali complessivi, quali la collocazione della merce, l'assenza del marchio SIAE e la mancanza di documentazione fiscale di provenienza.
- Non è necessaria una perizia quando le circostanze del fatto consentano al giudice di merito di ritenere, con motivazione non manifestamente illogica, che i supporti siano abusivamente duplicati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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