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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28505/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di euro 1.100, sequestrata durante una perquisizione domiciliare dell'8/03/2023. La difesa ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 240 c.p. e 87 d.P.R. 309/1990 (TU stupefacenti), sostenendo che non vi era prova che il denaro fosse provento di delitto e che, trattandosi di detenzione finalizzata allo spaccio (non di cessione), non poteva applicarsi la confisca prevista per il profitto del reato; inoltre ha contestato la carenza di motivazione della misura ablativa e ha invocato l'interesse a ricorrere ex art. 448, co. 2-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca disposta dal GIP si inquadri come "confisca per sproporzione" ai sensi dell'art. 240-bis c.p., applicabile per rinvio dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, e che la motivazione della decisione di merito, pur concisa, sia idonea a giustificare la misura, specialmente nel contesto del rito concordato (patteggiamento). La Corte ha quindi rigettato il motivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    La difesa aveva richiamato questa norma (confisca per profitto), ma la Corte ha ricordato che, rispetto al reato di mera detenzione di stupefacenti, l'art. 240 non è direttamente applicabile per giustificare la confisca del denaro rinvenuto; occorre invece valutare la disciplina della confisca per sproporzione

  • art. 240-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto applicabile la "confisca per sproporzione" prevista da questa norma, quando sussistono elementi che rendono sproporzionata la disponibilità di beni rispetto ai redditi leciti; tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il caso di specie per giustificare la confisca del denaro

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    La Corte ha richiamato il rinvio operato da questa disposizione all'art. 240-bis c.p., affermando che, nel sistema del TU stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato per il reato di detenzione può essere disposta solo nei casi e con le modalità previste dall'art. 240-bis

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (TU stupefacenti)

    Norma che disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; la sentenza di merito ha applicato il patteggiamento per il delitto ex art. 73 e il giudice di legittimità ha distinto tra i rimedi ablativi previsti per la cessione (art. 73, comma 7-bis) e quelli applicabili alla mera detenzione, rinviando alla disciplina della sproporzione

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato cartolarmente (senza udienza), ai sensi della procedura prevista dall'art. 611 c.p.p.

  • art. 448, co. 2-bis c.p.p.

    Norma citata a proposito dell'interesse a ricorrere; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse invocato dalla difesa per proporre ricorso in cassazione

  • motivazione del GIP (citazione)

    (...) Il denaro, infine, in merito alla cui provenienza gli imputati hanno reso alcuna giustificazione, da ritenersi ... provento di spaccio...

    La Corte ha ritenuto che questa motivazione, seppur sintetica, fosse sufficiente a giustificare la confisca per sproporzione nel contesto del rito concordato, poiché gli imputati non avevano fornito spiegazioni sulla provenienza della somma

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto non può essere giustificata automaticamente come "profitto del reato" ai sensi dell'art. 240 c.p.; occorre valutare la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p. (per rinvio dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990).
  • La confisca per sproporzione è ammessa quando la disponibilità di denaro è incongrua rispetto ai redditi leciti e non viene adeguatamente giustificata dall'imputato: l'assenza di spiegazioni può giustificare l'ablazione anche nel patteggiamento.
  • Nel contesto del patteggiamento il giudice può adottare misure ablative sulla base di una motivazione più sintetica rispetto al giudizio ordinario, purché risulti comunque il nesso logico che giustifica la confisca.
  • Per impugnare con successo una confisca di denaro occorre dimostrare l'assenza delle condizioni previste dall'art. 240-bis (es. mancanza di sproporzione, prova della lecita provenienza del denaro) oppure vizi procedurali/di motivazione gravi.
  • Attenzione al rischio di inammissibilità e a possibili condanne per spese e contributi a carico del ricorrente se il ricorso è ritenuto infondato o frutto di colpa nella proposizione.

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