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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4239/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costamagna chiedeva accertamento negativo circa la dovuta di due fatture per conguaglio (periodo di regolazione ante 2012) per complessivi euro 352,18, sostenendo che gli importi non derivassero da consumi pregressi non contabilizzati ma da aumento tariffario volto a recuperare oneri di gestione e investimenti non concordati e non imputabili all'utente; deduceva inoltre questioni di incompetenza e inammissibilità dell'appello sul presupposto del valore controversia inferiore a 1.100 euro e contestava l'omessa produzione del contratto di utenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato o inammissibile il primo motivo (sulla competenza e sull'inammissibilità dell'appello), confermando che, trattandosi di contratto per adesione/contratto di massa, l'appello rimane il rimedio e va deciso secondo le regole previste (art. 113 c.p.c. e art. 339 c.p.c.). Ha respinto il secondo motivo come inammissibile perché si limitava a valutazioni economiche e fattuali non confrontate con la motivazione impugnata e perché non tiene conto del quadro normativo e giurisprudenziale che consente componenti tariffarie diverse dal mero consumo e conguagli per il recupero integrale dei costi. Di conseguenza il ricorso è inammissibile, il ricorso incidentale rimane assorbito; le spese sono poste a carico del ricorrente e liquidate nei termini indicati (complessivi euro 339,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributi). Inoltre il ricorrente è gravato dall'ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Regola l'appello in materia di giudice di pace e la sua disciplina nei casi di contratti di massa; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di contratto per adesione, l'appello resta il rimedio e va deciso secondo diritto

  • art. 339 c.p.c. (comma 3)

    Indica il rimedio dell'appello a motivi limitati per le decisioni equitative del giudice di pace; la Cassazione conferma che per le sentenze di equità del giudice di pace l'appello a motivi limitati è l'impugnazione ordinaria

  • Direttiva 2000/60/CE, art. 9

    Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III

    Impone agli Stati membri di adottare politiche volte al recupero dei costi del servizio idrico; giustifica che la tariffa possa includere componenti volte al pieno recupero dei costi, anche ambientali

  • Corte di giustizia, causa C-686/15

    La direttiva non osta a una normativa nazionale che preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume

    La giurisprudenza comunitaria consente che la tariffa abbia componenti fisse e non esclusivamente variabili legate al consumo

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 154, comma 1

    La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo

    Nel diritto interno la tariffa è definita in modo da assicurare il recupero integrale dei costi e può comprendere più voci riconducibili a investimenti e gestione, con natura di corrispettivo

  • d.l. n. 70/2011 conv. L. n. 106/2011 (art. 10, commi 11 e 14)

    Attribuisce all'Agenzia/Autorità la predisposizione del metodo tariffario per ciascuna quota del corrispettivo, in linea con i principi comunitari del recupero dei costi

  • d.l. n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19)

    Ha inciso sulla collocazione delle funzioni di regolazione tariffaria nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, richiamata nel quadro normativo applicabile alla determinazione tariffaria

  • Cass. Sez. U., n. 29593/2022 e S.U. n. 27339/2008; Cass. n. 34524/2021

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato il quadro di regolazione delle tariffe idriche e il corretto rimedio impugnatorio per le decisioni del giudice di pace in materia di equità; la Corte ha fatto riferimento a tali precedenti per sostenere la legittimità dei conguagli tariffari e la competenza dell'appello

Massime di principio

  • Le tariffe del servizio idrico sono determinate in un quadro regolatorio: possono includere componenti diverse dal solo consumo (parti fisse, quote per investimenti, costi ambientali) e conguagli per il recupero integrale dei costi.
  • Un conguaglio retrospettivo volto a recuperare costi o investimenti riconosciuti nell'ambito della regolazione tariffaria non è necessariamente illegittimo se previsto dalla normativa e dal metodo tariffario applicabile.
  • In controversie su contratti di adesione o servizi pubblici erogati a platee indeterminate si applicano regole specifiche sull'impugnazione: l'appello rimane il rimedio e può essere trattato secondo diritto (art. 113 c.p.c.; art. 339 c.p.c.).
  • Ricorsi per cassazione che sollevano valutazioni economiche, di bilancio o di merito aziendale senza confrontarsi con la motivazione impugnata o senza preciso profilo di diritto sono spesso inammissibili.
  • Argomentazioni nuove non sollevate nei gradi di merito sono inammissibili in Cassazione; è necessario concentrare i motivi su questioni di diritto e sulla motivazione della sentenza impugnata.
  • Se si vuole contestare la legittimità di atti di natura amministrativa che incidono sulla tariffa, occorre qualificare correttamente la domanda e i rimedi (giurisdizione amministrativa vs. civile) e proporre i mezzi processuali adeguati.

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